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Riscuotere il fondo pensione: quanto in contanti, quanto in rendita

Quando arriva la pensione, una parte del fondo si può prendere in contanti e il resto diventa un assegno mensile. Fino a metà la scelta è libera; prenderlo tutto è ammesso solo quando il montante resta sotto una soglia.

legge disposizione normativa, con l’articolo · stima valore approssimato, indicato come tale

Quanto se ne può prendere subito

legge Art. 11 c. 3 D.Lgs. 252/2005. La prestazione pensionistica è erogata in rendita; l’aderente può richiederne la liquidazione in capitale fino al 50% del montante finale. La parte non liquidata è convertita in rendita secondo i coefficienti previsti dalla convenzione del fondo.

Quando si può prendere tutto in contanti

legge La liquidazione integrale in capitale è ammessa quando la rendita derivante dalla conversione del 70% del montante risulti inferiore al 50% dell’assegno sociale (7.101 € annui). La condizione è espressa in termini di rendita, non di montante: la soglia in capitale che ne deriva dipende dal coefficiente di conversione applicabile.

stima Con i coefficienti adottati da questo calcolatore la soglia si colloca intorno a 123.002 € per chi converte a 67 anni. Il valore non è fisso: cresce al diminuire dell’età, perché a età inferiori il coefficiente è più basso e occorre un montante maggiore per raggiungere la stessa rendita.

La soglia dipende dal coefficiente, e il coefficiente è quello del proprio fondo, non quello di questo calcolatore. Fra le convenzioni pubblicate lo stesso montante alla stessa età dà coefficienti che differiscono di un terzo. Due valori valgono però con qualunque fondo: a 67 anni, sotto 101.654 € la liquidazione integrale spetta in ogni caso, sopra 159.742 € non spetta in nessun caso. Fra i due valori la risposta dipende dalla tavola del fondo e va richiesta al fondo.

Età di conversioneCoefficiente stimaSoglia sul montante stimaFra quali valori si colloca secondo il fondo
60 anni3,1% 161.043 € da 133.094 € a 209.147 €
65 anni3,8% 133.146 € da 110.038 € a 172.917 €
67 anni4,1% 123.002 € da 101.654 € a 159.742 €
70 anni4,7% 107.151 € da 88.554 € a 139.157 €

Se i fondi sono più di uno

legge La condizione si valuta sulla singola posizione: l’art. 11 c. 3 la riferisce al montante accumulato presso la forma pensionistica che eroga la prestazione, e nello stesso senso si esprime la COVIP, che tratta della liquidazione integrale della posizione individuale. Chi ha più fondi la verifica pertanto fondo per fondo, e può trovarsi al di sotto della soglia in ciascuno di essi pur avendo un montante complessivo superiore.

L’anzianità che riduce l’imposta segue invece il criterio opposto: sono utili tutti i periodi di partecipazione alla previdenza complementare per i quali non sia stato esercitato il riscatto totale, anche se maturati presso fondi diversi (circolare Agenzia delle Entrate 70/E del 18 dicembre 2007). Ai fini del calcolo rileva quindi l’iscrizione più remota.

I coefficienti effettivi sono quelli del fondo

I coefficienti effettivi sono pubblicati da ciascun fondo nel documento sulle rendite e variano secondo la convenzione assicurativa, le tavole demografiche adottate, il sesso, la rateazione e l’anno di nascita. Il calcolatore non ne adotta nessuno: ricostruisce il coefficiente dalla speranza di vita, e verifica la curva che ne risulta contro le tavole pubblicate.

Le nuove forme di erogazione dal 2026

legge Art. 11 c. 3-bis D.Lgs. 252/2005, introdotto dalla legge 199/2025. Fermo il limite alla parte erogabile in capitale, nelle forme a contribuzione definita la prestazione può essere erogata, in luogo della rendita vitalizia, anche:

legge Le tre forme non hanno la stessa decorrenza. La rendita a durata definita e i prelievi si possono chiedere dal 1° luglio 2026; l’erogazione frazionata è stata differita al 31 ottobre 2026 dall’art. 16-ter del decreto legge 62/2026, convertito dalla legge 112/2026. Fino a quella data il fondo non la eroga, anche se il calcolatore la mette a confronto con le altre.

legge In queste forme il montante resta in gestione presso il fondo, e in caso di decesso il residuo è riscattato dai soggetti indicati (art. 11 c. 3-quinquies). È una differenza sostanziale rispetto alla rendita vitalizia, che non lascia nulla; in cambio, non protegge dal rischio di sopravvivere agli anni computati.

Il calcolatore rappresenta la rendita a durata definita e l’erogazione frazionata, accanto alla rendita vitalizia. La durata della prima non è una scelta: è la vita attesa in anni interi (art. 11 c. 3-ter). Per la seconda la durata si indica, e non può essere inferiore a cinque anni.

I prelievi liberamente determinabili non sono rappresentati. Sono una decisione libera, esercizio per esercizio: rappresentarli richiederebbe di attribuire a chi legge una politica di prelievo che nessuno ha dichiarato. Il loro limite massimo è però proprio la somma delle rate della rendita a durata definita, che il calcolo espone: chi preleva liberamente si muove dentro quella cifra, non oltre.

Il regime fiscale delle nuove forme

legge Le tre forme non hanno lo stesso regime fiscale. La rendita a durata definita e i prelievi scontano l’imposta sostitutiva ordinaria delle prestazioni, dal 15% al 9% secondo l’anzianità di partecipazione. L’erogazione frazionata sconta invece un’aliquota che parte dal 20% e scende fino al 15%: anche il suo minimo, raggiunto dopo trentacinque anni di iscrizione, è pari all’aliquota di partenza delle altre prestazioni.

A parità di montante, scegliere l’erogazione frazionata al posto della rendita a durata definita significa cedere all’imposta una quota maggiore di ciò che si preleva, in cambio della libertà di stabilire la durata. Il calcolatore espone entrambe con i rispettivi importi.

Forme di rendita

Le forme erogabili sono stabilite dalla convenzione assicurativa del fondo, non dalla legge. Le più diffuse sono tre, e il rapporto fra loro è costante: a maggiore protezione corrisponde un importo periodico inferiore.

FormaContenutoEffetto sull’importo
Vitalizia immediata erogata fino al decesso dell’assicurato; nessuna prestazione ai superstiti importo massimo
Reversibile prosegue in favore del soggetto designato, nella percentuale prescelta riduzione dell’ordine del 20% stima
Certa per 5 o 10 anni in caso di decesso entro il periodo garantito le rate residue spettano ai beneficiari; successivamente prosegue come vitalizia riduzione dell’ordine del 2% stima

La riduzione per la rendita reversibile è la sola che non ammette un valore medio: dipende da chi è il reversionario. Sulle tavole pubblicate, a reversibilità totale, la riduzione va da circa un decimo dell’importo, quando il reversionario è più anziano dell’aderente, a circa un terzo quando è più giovane. Il calcolatore ne applica una sola, intermedia.

Sono previste anche la rendita controassicurata e quella con maggiorazione in caso di perdita dell’autosufficienza. Condizioni e coefficienti sono indicati nella nota informativa del fondo.

Contanti subito o assegno più alto

Prendere in contanti dà una somma subito e un assegno più basso per sempre. Gli anni che servono all’assegno per recuperare quella somma sono l’inverso del coefficiente: se il fondo converte al 4%, sono venticinque.

Età di conversioneCoefficienteAnni di pareggio
60 anni3,1% 31,8
67 anni4,1% 24,3
72 anni5,2% 19,3

Il calcolo è per costruzione favorevole alla rendita, per due ragioni concorrenti: non considera il rendimento producibile dal capitale liquidato, e non considera che l’importo della rendita non è indicizzato. Un importo di 600 € mensili corrisponde, dopo trent’anni con inflazione al 2%, a un potere d’acquisto di 331 €.

Quando conviene l’assegno

La tabella precedente considera il solo importo mensile. La proiezione completa conduce invece ogni scenario fino al termine del piano e confronta quanto resta alla fine. La misura va letta sapendo che cosa premia: il patrimonio residuo è ciò che si lascia, e la rendita per costruzione non ne lascia. Il confronto parte quindi sfavorevole alla rendita per la misura scelta, prima ancora che per le caratteristiche della prestazione.

stima Il fattore determinante non è la durata della vita, ma il rendimento reale del patrimonio. Prolungando il piano fino a età molto elevate la liquidazione in capitale rimane preferibile; la rendita torna a prevalere quando il rendimento reale si avvicina allo zero o scende sotto. La durata della vita è un fattore secondario: alza quella soglia, senza da sola invertire l’esito.

Il calcolatore espone quindi le alternative con i rispettivi importi e, anziché indicare quale sia la scelta migliore, la soglia di rendimento alla quale la conclusione si rovescia, calcolata a due età: la speranza di vita ISTAT alla decorrenza e l’età raggiunta al termine del piano. La distanza fra i due valori misura l’incidenza della longevità.

La rendita costituisce copertura di tre rischi: che i rendimenti attesi non si realizzino, che la sopravvivenza ecceda le previsioni e che al superstite venga a mancare una parte del reddito. Il corrispettivo è la rinuncia al patrimonio residuo.

Il terzo rischio è l’unico che la scelta della forma può coprire, e il calcolatore lo quantifica: espone di quanto scenderebbero le entrate di chi resta e di quanto quella percentuale risalirebbe scegliendo la rendita reversibile. Il confronto non tiene invece conto di quanto reddito a vita si abbia già da altre fonti, e la principale è il trattamento INPS, che è a sua volta una rendita: chi ne ha uno alto è già coperto per quella parte, e la protezione aggiuntiva della rendita gli serve meno.

Al calcolatore, sui propri dati →

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