Decumulo → il fondo pensione
Quando arriva la pensione, una parte del fondo si può prendere in contanti e il resto diventa un assegno mensile. Quanto se ne possa prendere subito non lo si sceglie: dipende da quanto c’è nel fondo.
legge disposizione normativa, con l’articolo · stima valore approssimato, indicato come tale
legge Art. 11 c. 3 D.Lgs. 252/2005. La prestazione pensionistica è erogata in rendita; l’aderente può richiederne la liquidazione in capitale fino al 60% del montante finale. La parte non liquidata è convertita in rendita secondo i coefficienti previsti dalla convenzione del fondo.
legge La liquidazione integrale in capitale è ammessa quando la rendita derivante dalla conversione del 70% del montante risulti inferiore al 50% dell’assegno sociale (7.101 € annui). La condizione è espressa in termini di rendita, non di montante: la soglia in capitale che ne deriva dipende dal coefficiente di conversione applicabile.
stima Con i coefficienti adottati da questo calcolatore la soglia si colloca intorno a 123.002 € per chi converte a 67 anni. Il valore non è fisso: cresce al diminuire dell’età, perché a età inferiori il coefficiente è più basso e occorre un montante maggiore per raggiungere la stessa rendita.
La soglia dipende dal coefficiente, e il coefficiente lo applica il fondo, non chi fa il conto. Fra le convenzioni pubblicate lo stesso montante alla stessa età dà coefficienti che differiscono di un terzo. Due affermazioni restano però vere con qualunque fondo: a 67 anni, sotto 101.654 € la liquidazione integrale spetta in ogni caso, sopra 159.742 € non spetta in nessun caso. Fra i due valori la risposta dipende dalla tavola del fondo e va richiesta al fondo.
| Età di conversione | Coefficiente stima | Soglia sul montante stima | Fra quali valori si colloca secondo il fondo |
|---|---|---|---|
| 60 anni | 3,1% | 161.043 € | da 133.094 € a 209.147 € |
| 65 anni | 3,8% | 133.146 € | da 110.038 € a 172.917 € |
| 67 anni | 4,1% | 123.002 € | da 101.654 € a 159.742 € |
| 70 anni | 4,7% | 107.151 € | da 88.554 € a 139.157 € |
legge La condizione si valuta sulla singola posizione: l’art. 11 c. 3 la riferisce al montante accumulato presso la forma pensionistica che eroga la prestazione, e nello stesso senso si esprime la COVIP, che tratta della liquidazione integrale della posizione individuale. Chi ha più fondi la verifica pertanto fondo per fondo, e può trovarsi al di sotto della soglia in ciascuno di essi pur avendo un montante complessivo superiore.
L’anzianità che riduce l’imposta segue invece il criterio opposto: sono utili tutti i periodi di partecipazione alla previdenza complementare per i quali non sia stato esercitato il riscatto totale, anche se maturati presso fondi diversi (circolare Agenzia delle Entrate 70/E del 18 dicembre 2007). Ai fini del calcolo rileva quindi l’iscrizione più remota.
I coefficienti effettivi sono pubblicati da ciascun fondo nel documento sulle rendite e variano secondo la convenzione assicurativa, le tavole demografiche adottate, il sesso, la rateazione e l’anno di nascita. Il calcolatore non ne adotta nessuno: ricostruisce il coefficiente dalla speranza di vita, e verifica la curva che ne risulta contro le tavole pubblicate.
legge Art. 11 c. 3-bis D.Lgs. 252/2005, introdotto dalla legge 199/2025. Fermo il limite alla parte erogabile in capitale, nelle forme a contribuzione definita la prestazione può essere erogata, in luogo della rendita vitalizia, anche:
legge In queste forme il montante resta in gestione presso il fondo, e in caso di decesso il residuo è riscattato dai soggetti indicati (art. 11 c. 3-quinquies). È una differenza sostanziale rispetto alla rendita vitalizia, che non lascia nulla; in cambio, non protegge dal rischio di sopravvivere agli anni computati.
Il calcolatore non rappresenta queste forme. Espone la scelta fra capitale e rendita vitalizia, che è la sola prevista fino al 30 giugno 2026 e resta disponibile. Chi valuta la prestazione dopo tale data ha opzioni ulteriori che questa proiezione non quantifica, e vanno richieste al proprio fondo.
Le forme erogabili sono stabilite dalla convenzione assicurativa del fondo, non dalla legge. Le più diffuse sono tre, e il rapporto fra loro è costante: a maggiore protezione corrisponde un importo periodico inferiore.
| Forma | Contenuto | Effetto sull’importo |
|---|---|---|
| Vitalizia immediata | erogata fino al decesso dell’assicurato; nessuna prestazione ai superstiti | importo massimo |
| Reversibile | prosegue in favore del soggetto designato, nella percentuale prescelta | riduzione dell’ordine del 20% stima |
| Certa per 5 o 10 anni | in caso di decesso entro il periodo garantito le rate residue spettano ai beneficiari; successivamente prosegue come vitalizia | riduzione dell’ordine del 2% stima |
La riduzione per la rendita reversibile è la sola che non ammette un valore medio: dipende da chi è il reversionario. Sulle tavole pubblicate, a reversibilità totale, la riduzione va da circa un decimo dell’importo, quando il reversionario è più anziano dell’aderente, a circa un terzo quando è più giovane. Il calcolatore ne applica una sola, intermedia.
Sono previste anche la rendita controassicurata e quella con maggiorazione in caso di perdita dell’autosufficienza. Condizioni e coefficienti sono indicati nella nota informativa del fondo.
Prendere in contanti dà una somma subito e un assegno più basso per sempre. Gli anni che servono all’assegno per recuperare quella somma sono l’inverso del coefficiente: se il fondo converte al 4%, sono venticinque.
| Età di conversione | Coefficiente | Anni di pareggio |
|---|---|---|
| 60 anni | 3,1% | 31,8 |
| 67 anni | 4,1% | 24,3 |
| 72 anni | 5,2% | 19,3 |
Il calcolo è per costruzione favorevole alla rendita, per due ragioni concorrenti: non considera il rendimento producibile dal capitale liquidato, e non considera che l’importo della rendita non è indicizzato. Un importo di 600 € mensili corrisponde, dopo trent’anni con inflazione al 2%, a un potere d’acquisto di 331 €.
La tabella precedente considera il solo importo periodico. La proiezione completa conduce invece ogni scenario fino al termine del piano e confronta il patrimonio residuo: si tratta di una grandezza di lascito, che la rendita per costruzione non produce. Il confronto è quindi sfavorevole alla rendita per l’impostazione della misura, prima ancora che per le caratteristiche della prestazione.
stima Il fattore determinante non è la durata della vita, bensì il rendimento reale del patrimonio. Prolungando il piano fino a età molto elevate la liquidazione in capitale rimane preferibile; la rendita torna a prevalere quando il rendimento reale scende in prossimità dello zero o al di sotto. La durata della vita opera come fattore secondario: innalza tale soglia, senza da sola invertire l’esito.
Il calcolatore espone pertanto le alternative con i rispettivi importi e, in luogo di un ottimo, la soglia di rendimento alla quale la conclusione si inverte, calcolata a due età: la speranza di vita ISTAT alla decorrenza e l’età raggiunta al termine del piano. La distanza fra i due valori misura l’incidenza della longevità.
La rendita costituisce copertura di tre rischi: che i rendimenti attesi non si realizzino, che la sopravvivenza ecceda le previsioni e che al superstite venga a mancare una parte del reddito. Il corrispettivo è la rinuncia al patrimonio residuo.
Il terzo rischio è l’unico che la scelta della forma può coprire, e il calcolatore lo quantifica: espone di quanto scenderebbero le entrate ricorrenti di chi resta e di quanto quella percentuale si innalzerebbe optando per la rendita reversibile. Resta estraneo al confronto l’ammontare di reddito già assicurato a vita da altre fonti, poiché il trattamento INPS è a sua volta una rendita.
Al calcolatore, sui propri dati →
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