Decumulo → il fondo pensione
Nei fondi pensione negoziali l'azienda versa la propria quota solo se la versa anche il lavoratore: chi ha aderito con il solo TFR non la riceve. E prima ancora conta il tipo di fondo: su un fondo aperto o su un PIP sottoscritti per conto proprio la quota dell'azienda non spetta affatto. In entrambi i casi si rinuncia a diverse centinaia di euro l'anno.
legge disposizione normativa, con l'articolo · CCNL stabilito dal contratto collettivo, varia per settore · stima valore approssimato, indicato come tale
| Componente | A carico di | Condizione |
|---|---|---|
| TFR | maturazione automatica | se conferito alla previdenza complementare |
| Contributo del lavoratore | lavoratore, trattenuto in busta paga | su richiesta dell'aderente |
| Contributo del datore | datore di lavoro | solo se il lavoratore versa il proprio |
CCNL La condizionalità del contributo datoriale e la misura di entrambe le quote non sono stabilite dalla legge: il D.Lgs. 252/2005 rinvia alle fonti istitutive, cioè agli accordi collettivi. Le percentuali variano quindi per settore e vanno verificate sul contratto applicato.
CCNL Il contributo del datore discende dal contratto collettivo, e il contratto individua la forma pensionistica cui si riferisce: di norma il fondo negoziale costituito per quel settore, detto anche chiuso o di categoria. Non tutte le forme pensionistiche danno quindi diritto al contributo.
| Forma pensionistica | Contributo del datore |
|---|---|
| Fondo negoziale (chiuso, di categoria) | previsto dal contratto, alle condizioni indicate sopra |
| Fondo aperto, ad adesione collettiva | possibile, se l’accordo collettivo lo prevede |
| Fondo aperto, sottoscritto individualmente | di regola assente |
| PIP (piano individuale pensionistico) | di regola assente |
stima L’indicazione «di regola assente» descrive la prassi prevalente, non un divieto: la legge non esclude il contributo del datore su una forma individuale, ma nessuna fonte lo impone, e senza una previsione contrattuale non è dovuto.
Il trasferimento comporta di regola la perdita del contributo. CCNL Chi trasferisce la propria posizione dal fondo negoziale a un fondo aperto o a un PIP conserva quanto già accumulato, ma cessa di percepire la quota aziendale, salvo che il contratto collettivo disponga diversamente. La rinuncia è facile da non vedere, perché il trasferimento si presenta come una scelta di investimento: comporta invece anche la perdita di una componente della retribuzione.
legge La disciplina è stata sostituita dalla legge 199/2025 con effetto dal 1° luglio 2026. Le due regole convivono a seconda della data di assunzione. Per chi lavora già da tempo, cioè per la gran parte di chi usa questo strumento, vale ancora la prima.
stima La riga che descrive il regime previgente non è stata riscontrata sul testo, perché quel testo non esiste più: il comma è stato sostituito, e nella versione coordinata del decreto la formulazione precedente non compare. Si basa su fonti concordanti ma secondarie, ed è marcata di conseguenza. La riga sul regime nuovo è invece letta sul decreto.
| Chi | Che cosa affluisce al fondo |
|---|---|
| Assunti entro il 30 giugno 2026 che non si sono espressi sulla destinazione del TFR |
stima il solo TFR, conferito tacitamente alla forma di categoria decorsi sei mesi e destinato al comparto garantito. La contribuzione del lavoratore e quella del datore non sono attive, e con esse il contributo aziendale non spetta |
| Di prima assunzione dal 1° luglio 2026 (esclusi i lavoratori domestici) |
legge l’adesione è automatica, e comporta la devoluzione dell’intero TFR e della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore nella misura definita dagli accordi (art. 8 c. 7-bis D.Lgs. 252/2005) |
Per chi è già in servizio, l’adesione col solo TFR resta il caso da conoscere. legge L’art. 8 c. 10 dispone che l’adesione realizzata tramite il solo conferimento del TFR, esplicito o tacito, non comporta l’obbligo della contribuzione a carico del lavoratore né del datore di lavoro: chi si trova in questa condizione non percepisce la quota aziendale. L’attivazione della contribuzione è possibile in qualsiasi momento, ma non ha effetto retroattivo.
legge Nell’adesione automatica la contribuzione a carico del lavoratore non è dovuta se la retribuzione annua lorda è inferiore all’assegno sociale. In assenza di accordi collettivi che individuino una forma, la destinazione è quella residuale prevista dal decreto ministeriale 85/2020, alla quale è conferito il solo TFR (art. 8 c. 7-ter). Entro sessanta giorni dalla prima assunzione il lavoratore può rinunciare all’adesione automatica (art. 8 c. 7-quater).
stima Nei fondi negoziali la quota a carico del lavoratore e quella a carico dell’azienda si collocano di norma fra l’1% e il 2% della retribuzione lorda. È un ordine di grandezza: la misura esatta è quella del contratto applicato.
I due valori si ricavano da:
L'esempio seguente assume una retribuzione annua lorda di 35.000 €, un contributo del lavoratore del 1,2% e un contributo aziendale del 2,0%.
| Componente | % | Importo annuo |
|---|---|---|
| Contributo del lavoratore | 1,2% | 420 € |
| Contributo del datore | 2,0% | 700 € |
| TFR legge | 6,9074% | 2.418 € |
| Totale che entra nel fondo | 3.538 € |
legge I contributi versati dal lavoratore e dal datore sono deducibili dal reddito complessivo entro 5.300 € annui (art. 8 c. 4 D.Lgs. 252/2005). La deduzione opera all'aliquota marginale del contribuente, applicata dal sostituto d'imposta.
| Contributo del lavoratore | 420 € |
| Minore IRPEF, all'aliquota marginale del 33% | −175 € |
| Onere netto a carico del lavoratore | 245 € |
| Affluito al fondo per effetto della contribuzione | 1.120 € |
| Quanto entra nel fondo per ogni euro di costo netto | 4,6× |
L'onere netto di 245 € corrisponde a un afflusso di 1.120 €. Il rapporto dipende dall'aliquota marginale e dal rapporto fra le due percentuali contrattuali; con contributo aziendale nullo si riduce al solo effetto della deduzione.
CCNL Raggiunta la soglia contrattuale, il contributo aziendale non aumenta: è determinato in percentuale fissa della retribuzione. Il versamento eccedente produce quindi il solo effetto della deduzione, pari all'aliquota marginale (23%, 33% o 43% secondo lo scaglione).
Il rendimento implicito della contribuzione non è quindi uniforme: la quota fino al minimo contrattuale attiva il contributo aziendale ed è deducibile, quella eccedente è solo deducibile.
legge Il limite è di 5.300 € annui e comprende i contributi del lavoratore e del datore. Il TFR conferito ne è escluso e non lo riduce (art. 8 c. 4 D.Lgs. 252/2005).
Il limite riguarda la deducibilità, non l'ammontare versabile: la contribuzione può eccedere 5.300 € senza produrre deduzione. legge I contributi non dedotti sono esclusi dalla base imponibile della prestazione (art. 11 c. 6 D.Lgs. 252/2005), a condizione che l'aderente li comunichi al fondo entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello del versamento (art. 8 c. 4). In assenza di comunicazione la prestazione è assoggettata a imposta sull'intero importo.
La propria situazione si verifica su due documenti.
La comunicazione periodica del fondo, disponibile nell'area riservata, riporta in voci distinte contributo del lavoratore, contributo del datore e TFR. Un contributo datoriale pari a zero è di norma conseguenza di un contributo del lavoratore pari a zero.
Il contratto collettivo applicato, alla sezione sulla previdenza complementare, indica la percentuale minima a carico del lavoratore e quella corrispondente a carico dell'azienda. In alternativa l'informazione è fornita direttamente dal fondo.
Un contributo aziendale non percepito non equivale al suo importo annuo moltiplicato per gli anni: al mancato versamento si aggiunge il rendimento che avrebbe prodotto fino alla prestazione. L'entità dipende dall'età, dal comparto di investimento e dalla data di pensionamento; il calcolatore la quantifica sui dati inseriti.
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Al calcolatore, sui propri dati →
Riferimenti normativi e limiti di questa pagina.
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