Decumulo → il fondo pensione
Nei fondi pensione negoziali il contributo dell'azienda è dovuto solo a fronte del contributo del lavoratore: chi ha aderito conferendo il solo TFR non ne beneficia. E la condizione precede quella: su un fondo aperto o un PIP sottoscritto per conto proprio non spetta affatto. In un caso e nell'altro si tratta di alcune centinaia di euro l'anno.
legge disposizione normativa, con l'articolo · CCNL stabilito dal contratto collettivo, varia per settore · stima valore approssimato, indicato come tale
| Componente | A carico di | Condizione |
|---|---|---|
| TFR | maturazione automatica | se conferito alla previdenza complementare |
| Contributo del lavoratore | lavoratore, trattenuto in busta paga | su richiesta dell'aderente |
| Contributo del datore | datore di lavoro | solo se il lavoratore versa il proprio |
CCNL La condizionalità del contributo datoriale e la misura di entrambe le quote non sono stabilite dalla legge: il D.Lgs. 252/2005 rinvia alle fonti istitutive, cioè agli accordi collettivi. Ne consegue che le percentuali variano per settore e che vanno verificate sul contratto applicato.
CCNL Il contributo del datore discende dal contratto collettivo, e il contratto individua la forma pensionistica cui si riferisce: di norma il fondo negoziale costituito per quel settore, detto anche chiuso o di categoria. L'aspettativa non è pertanto la stessa per tutte le forme.
| Forma pensionistica | Contributo del datore |
|---|---|
| Fondo negoziale (chiuso, di categoria) | previsto dal contratto, alle condizioni indicate sopra |
| Fondo aperto, ad adesione collettiva | possibile, se l’accordo collettivo lo prevede |
| Fondo aperto, sottoscritto individualmente | di regola assente |
| PIP (piano individuale pensionistico) | di regola assente |
stima L’indicazione «di regola assente» riflette la prassi prevalente, non una preclusione normativa: la legge non vieta il contributo datoriale su una forma individuale, ma nessuna fonte lo impone, e in assenza di previsione contrattuale non è dovuto.
Il trasferimento comporta di regola la perdita del contributo. CCNL Chi trasferisce la propria posizione dal fondo negoziale a un fondo aperto o a un PIP conserva quanto già accumulato, ma cessa di percepire la quota aziendale, salvo che il contratto collettivo disponga diversamente. È la circostanza in cui la rinuncia risulta meno visibile, poiché il trasferimento si presenta come una scelta di investimento e non come una rinuncia a una componente della retribuzione.
legge La disciplina è stata sostituita dalla legge 199/2025 con effetto dal 1° luglio 2026. Le due regole convivono a seconda della data di assunzione, e per chi lavora già da tempo — cioè per la gran parte di chi usa questo strumento — vale ancora la prima.
stima La riga che descrive il regime previgente non è stata riscontrata sul testo, e il motivo è che quel testo non esiste più: il comma è stato sostituito, e nella versione coordinata del decreto la formulazione precedente non compare. Poggia su fonti concordanti ma secondarie, ed è marcata di conseguenza. La riga sul regime nuovo è invece letta sul decreto.
| Chi | Che cosa affluisce al fondo |
|---|---|
| Assunti entro il 30 giugno 2026 che non si sono espressi sulla destinazione del TFR |
stima il solo TFR, conferito tacitamente alla forma di categoria decorsi sei mesi e destinato al comparto garantito. La contribuzione del lavoratore e quella del datore non sono attive, e con esse il contributo aziendale non spetta |
| Di prima assunzione dal 1° luglio 2026 (esclusi i lavoratori domestici) |
legge l’adesione è automatica, e comporta la devoluzione dell’intero TFR e della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore nella misura definita dagli accordi (art. 8 c. 7-bis D.Lgs. 252/2005) |
Per chi è già in servizio, l’adesione col solo TFR resta il caso da conoscere. legge L’art. 8 c. 10 dispone che l’adesione realizzata tramite il solo conferimento del TFR, esplicito o tacito, non comporta l’obbligo della contribuzione a carico del lavoratore né del datore di lavoro: chi si trova in questa condizione non percepisce la quota aziendale. L’attivazione della contribuzione è possibile in qualsiasi momento, ma non ha effetto retroattivo.
legge Nell’adesione automatica la contribuzione a carico del lavoratore non è dovuta se la retribuzione annua lorda è inferiore all’assegno sociale. In assenza di accordi collettivi che individuino una forma, la destinazione è quella residuale prevista dal decreto ministeriale 85/2020, alla quale è conferito il solo TFR (art. 8 c. 7-ter). Entro sessanta giorni dalla prima assunzione il lavoratore può rinunciare all’adesione automatica (art. 8 c. 7-quater).
stima Nei fondi negoziali la quota a carico del lavoratore e quella a carico dell’azienda si collocano di norma fra l’1% e il 2% della retribuzione lorda. È un ordine di grandezza: la misura esatta è quella del contratto applicato.
I due valori si ricavano da:
L'esempio seguente assume una retribuzione annua lorda di 35.000 €, un contributo del lavoratore del 1,2% e un contributo aziendale del 2,0%.
| Componente | % | Importo annuo |
|---|---|---|
| Contributo del lavoratore | 1,2% | 420 € |
| Contributo del datore | 2,0% | 700 € |
| TFR legge | 6,9074% | 2.418 € |
| Totale affluito al fondo | 3.538 € |
legge I contributi versati dal lavoratore e dal datore sono deducibili dal reddito complessivo entro 5.300 € annui (art. 8 c. 4 D.Lgs. 252/2005). La deduzione opera all'aliquota marginale del contribuente, applicata dal sostituto d'imposta.
| Contributo del lavoratore | 420 € |
| Minore IRPEF, all'aliquota marginale del 33% | −139 € |
| Onere netto a carico del lavoratore | 281 € |
| Affluito al fondo per effetto della contribuzione | 1.120 € |
| Rapporto fra affluito e onere netto | 4,0× |
L'onere netto di 281 € corrisponde a un afflusso di 1.120 €. Il rapporto dipende dall'aliquota marginale e dal rapporto fra le due percentuali contrattuali; con contributo aziendale nullo si riduce al solo effetto della deduzione.
CCNL Raggiunta la soglia contrattuale, il contributo aziendale non aumenta: è determinato in percentuale fissa della retribuzione. Il versamento eccedente produce quindi il solo effetto della deduzione, pari all'aliquota marginale (23%, 33% o 43% secondo lo scaglione).
Ne deriva che il rendimento implicito della contribuzione non è uniforme: la quota fino al minimo contrattuale attiva il contributo aziendale ed è deducibile, quella eccedente è solo deducibile.
legge Il limite è di 5.300 € annui e comprende i contributi del lavoratore e del datore. Il TFR conferito ne è escluso e non lo riduce (art. 8 c. 4 D.Lgs. 252/2005).
Il limite riguarda la deducibilità, non l'ammontare versabile: la contribuzione può eccedere 5.300 € senza produrre deduzione. legge I contributi non dedotti sono esclusi dalla base imponibile della prestazione (art. 11 c. 6 D.Lgs. 252/2005), a condizione che l'aderente li comunichi al fondo entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello del versamento. In assenza di comunicazione la prestazione è assoggettata a imposta sull'intero importo.
Due documenti consentono di accertare la situazione in essere.
La comunicazione periodica del fondo, disponibile nell'area riservata, riporta in voci distinte contributo del lavoratore, contributo del datore e TFR. Un contributo datoriale pari a zero è di norma conseguenza di un contributo del lavoratore pari a zero.
Il contratto collettivo applicato, alla sezione sulla previdenza complementare, indica la percentuale minima a carico del lavoratore e quella corrispondente a carico dell'azienda. In alternativa l'informazione è fornita direttamente dal fondo.
Un contributo aziendale non percepito non equivale al suo importo annuo moltiplicato per gli anni: al mancato versamento si aggiunge il rendimento che avrebbe prodotto fino alla prestazione. L'entità dipende dall'età, dal comparto di investimento e dalla data di pensionamento; il calcolatore la quantifica sui dati inseriti.
Al calcolatore, sui propri dati →
Riferimenti normativi e limiti di questa pagina.
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