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Il contributo del datore di lavoro al fondo pensione

Nei fondi pensione negoziali il contributo dell'azienda è dovuto solo a fronte del contributo del lavoratore: chi ha aderito conferendo il solo TFR non ne beneficia. E la condizione precede quella: su un fondo aperto o un PIP sottoscritto per conto proprio non spetta affatto. In un caso e nell'altro si tratta di alcune centinaia di euro l'anno.

legge disposizione normativa, con l'articolo · CCNL stabilito dal contratto collettivo, varia per settore · stima valore approssimato, indicato come tale

Cosa entra nel fondo, e da dove

ComponenteA carico diCondizione
TFRmaturazione automatica se conferito alla previdenza complementare
Contributo del lavoratorelavoratore, trattenuto in busta paga su richiesta dell'aderente
Contributo del datoredatore di lavoro solo se il lavoratore versa il proprio

CCNL La condizionalità del contributo datoriale e la misura di entrambe le quote non sono stabilite dalla legge: il D.Lgs. 252/2005 rinvia alle fonti istitutive, cioè agli accordi collettivi. Ne consegue che le percentuali variano per settore e che vanno verificate sul contratto applicato.

Su quali fondi spetta

CCNL Il contributo del datore discende dal contratto collettivo, e il contratto individua la forma pensionistica cui si riferisce: di norma il fondo negoziale costituito per quel settore, detto anche chiuso o di categoria. L'aspettativa non è pertanto la stessa per tutte le forme.

Forma pensionisticaContributo del datore
Fondo negoziale (chiuso, di categoria) previsto dal contratto, alle condizioni indicate sopra
Fondo aperto, ad adesione collettiva possibile, se l’accordo collettivo lo prevede
Fondo aperto, sottoscritto individualmente di regola assente
PIP (piano individuale pensionistico) di regola assente

stima L’indicazione «di regola assente» riflette la prassi prevalente, non una preclusione normativa: la legge non vieta il contributo datoriale su una forma individuale, ma nessuna fonte lo impone, e in assenza di previsione contrattuale non è dovuto.

Il trasferimento comporta di regola la perdita del contributo. CCNL Chi trasferisce la propria posizione dal fondo negoziale a un fondo aperto o a un PIP conserva quanto già accumulato, ma cessa di percepire la quota aziendale, salvo che il contratto collettivo disponga diversamente. È la circostanza in cui la rinuncia risulta meno visibile, poiché il trasferimento si presenta come una scelta di investimento e non come una rinuncia a una componente della retribuzione.

Chi non ha mai scelto: due regole diverse

legge La disciplina è stata sostituita dalla legge 199/2025 con effetto dal 1° luglio 2026. Le due regole convivono a seconda della data di assunzione, e per chi lavora già da tempo — cioè per la gran parte di chi usa questo strumento — vale ancora la prima.

stima La riga che descrive il regime previgente non è stata riscontrata sul testo, e il motivo è che quel testo non esiste più: il comma è stato sostituito, e nella versione coordinata del decreto la formulazione precedente non compare. Poggia su fonti concordanti ma secondarie, ed è marcata di conseguenza. La riga sul regime nuovo è invece letta sul decreto.

ChiChe cosa affluisce al fondo
Assunti entro il 30 giugno 2026
che non si sono espressi sulla destinazione del TFR
stima il solo TFR, conferito tacitamente alla forma di categoria decorsi sei mesi e destinato al comparto garantito. La contribuzione del lavoratore e quella del datore non sono attive, e con esse il contributo aziendale non spetta
Di prima assunzione dal 1° luglio 2026
(esclusi i lavoratori domestici)
legge l’adesione è automatica, e comporta la devoluzione dell’intero TFR e della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore nella misura definita dagli accordi (art. 8 c. 7-bis D.Lgs. 252/2005)

Per chi è già in servizio, l’adesione col solo TFR resta il caso da conoscere. legge L’art. 8 c. 10 dispone che l’adesione realizzata tramite il solo conferimento del TFR, esplicito o tacito, non comporta l’obbligo della contribuzione a carico del lavoratore né del datore di lavoro: chi si trova in questa condizione non percepisce la quota aziendale. L’attivazione della contribuzione è possibile in qualsiasi momento, ma non ha effetto retroattivo.

legge Nell’adesione automatica la contribuzione a carico del lavoratore non è dovuta se la retribuzione annua lorda è inferiore all’assegno sociale. In assenza di accordi collettivi che individuino una forma, la destinazione è quella residuale prevista dal decreto ministeriale 85/2020, alla quale è conferito il solo TFR (art. 8 c. 7-ter). Entro sessanta giorni dalla prima assunzione il lavoratore può rinunciare all’adesione automatica (art. 8 c. 7-quater).

Dove si trovano le proprie percentuali

stima Nei fondi negoziali la quota a carico del lavoratore e quella a carico dell’azienda si collocano di norma fra l’1% e il 2% della retribuzione lorda. È un ordine di grandezza: la misura esatta è quella del contratto applicato.

I due valori si ricavano da:

Quanto costa in busta, e quanto entra nel fondo

L'esempio seguente assume una retribuzione annua lorda di 35.000 €, un contributo del lavoratore del 1,2% e un contributo aziendale del 2,0%.

Componente%Importo annuo
Contributo del lavoratore1,2%420 €
Contributo del datore2,0%700 €
TFR legge6,9074%2.418 €
Totale affluito al fondo3.538 €

legge I contributi versati dal lavoratore e dal datore sono deducibili dal reddito complessivo entro 5.300 € annui (art. 8 c. 4 D.Lgs. 252/2005). La deduzione opera all'aliquota marginale del contribuente, applicata dal sostituto d'imposta.

Contributo del lavoratore420 €
Minore IRPEF, all'aliquota marginale del 33%−139 €
Onere netto a carico del lavoratore281 €
Affluito al fondo per effetto della contribuzione1.120 €
Rapporto fra affluito e onere netto4,0×

L'onere netto di 281 € corrisponde a un afflusso di 1.120 €. Il rapporto dipende dall'aliquota marginale e dal rapporto fra le due percentuali contrattuali; con contributo aziendale nullo si riduce al solo effetto della deduzione.

Contribuzione eccedente il minimo

CCNL Raggiunta la soglia contrattuale, il contributo aziendale non aumenta: è determinato in percentuale fissa della retribuzione. Il versamento eccedente produce quindi il solo effetto della deduzione, pari all'aliquota marginale (23%, 33% o 43% secondo lo scaglione).

Ne deriva che il rendimento implicito della contribuzione non è uniforme: la quota fino al minimo contrattuale attiva il contributo aziendale ed è deducibile, quella eccedente è solo deducibile.

Limite di deducibilità

legge Il limite è di 5.300 € annui e comprende i contributi del lavoratore e del datore. Il TFR conferito ne è escluso e non lo riduce (art. 8 c. 4 D.Lgs. 252/2005).

Il limite riguarda la deducibilità, non l'ammontare versabile: la contribuzione può eccedere 5.300 € senza produrre deduzione. legge I contributi non dedotti sono esclusi dalla base imponibile della prestazione (art. 11 c. 6 D.Lgs. 252/2005), a condizione che l'aderente li comunichi al fondo entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello del versamento. In assenza di comunicazione la prestazione è assoggettata a imposta sull'intero importo.

Verifica della propria posizione

Due documenti consentono di accertare la situazione in essere.

La comunicazione periodica del fondo, disponibile nell'area riservata, riporta in voci distinte contributo del lavoratore, contributo del datore e TFR. Un contributo datoriale pari a zero è di norma conseguenza di un contributo del lavoratore pari a zero.

Il contratto collettivo applicato, alla sezione sulla previdenza complementare, indica la percentuale minima a carico del lavoratore e quella corrispondente a carico dell'azienda. In alternativa l'informazione è fornita direttamente dal fondo.

Effetto sull'orizzonte del piano

Un contributo aziendale non percepito non equivale al suo importo annuo moltiplicato per gli anni: al mancato versamento si aggiunge il rendimento che avrebbe prodotto fino alla prestazione. L'entità dipende dall'età, dal comparto di investimento e dalla data di pensionamento; il calcolatore la quantifica sui dati inseriti.

Al calcolatore, sui propri dati →

Riferimenti normativi e limiti di questa pagina.