Decumulo → il TFR
Il trattamento di fine rapporto matura in ogni caso, nella misura del 6,9074% della retribuzione lorda: la scelta non riguarda quanto se ne accantona, ma dove viene collocato. Le due destinazioni differiscono per rivalutazione, per regime fiscale all’erogazione e per condizioni di accesso anticipato.
legge disposizione normativa, con l’articolo · CCNL stabilito dal contratto collettivo, varia per settore · stima valore approssimato, indicato come tale
legge La legge disciplina espressamente una sola delle due direzioni. Chi ha scelto di mantenere il TFR presso il datore di lavoro secondo il regime dell’art. 2120 c.c. può revocare quella scelta in qualsiasi momento e conferire il TFR maturando a una forma pensionistica complementare. Il percorso inverso non è previsto: nessuna disposizione consente di riportare in azienda il TFR già conferito, né le quote future una volta avviato il conferimento.
Le due opzioni non hanno lo stesso peso. Una è definitiva e riguarda le quote future, l’altra è sempre reversibile. Ne discende che il mantenimento in azienda conserva la possibilità di scegliere in seguito, mentre il conferimento la esaurisce: è un elemento di valutazione autonomo rispetto al confronto fra i rendimenti.
Il conferimento opera inoltre sul TFR maturando: le quote già accantonate in azienda non seguono la scelta successiva, e restano dove sono.
legge Chi non ricorda di aver scelto ha comunque scelto, e come dipende da quando è stato assunto. stima Per chi è stato assunto entro il 30 giugno 2026, l’assenza di manifestazione di volontà ha comportato il conferimento tacito del solo TFR alla forma collettiva applicabile: in tal caso il contributo del datore non è attivo. Quel regime è stato abrogato e la sua formulazione non compare più nel testo coordinato, quindi qui è ricostruita da fonti secondarie. Per i lavoratori di prima assunzione dal 1° luglio 2026 l’adesione è invece automatica e comporta anche la contribuzione del datore e del lavoratore, con sessanta giorni per rinunciarvi (art. 8 commi 7 e 7-quater D.Lgs. 252/2005, come sostituiti dalla legge 199/2025).
| In azienda | Nel fondo pensione | |
|---|---|---|
| Misura | 1,5% in misura fissa, più il 75% dell’indice ISTAT dei prezzi legge | rendimento del comparto prescelto |
| Imposta | sostitutiva del 17% sulla rivalutazione, applicata annualmente | sostitutiva sui rendimenti, in capo al fondo |
| Natura | garantita: non può ridursi | incerta: può essere negativa |
Con inflazione al 2% la rivalutazione in azienda si colloca, al netto dell’imposta sostitutiva, poco sopra il tasso di inflazione stesso: in termini reali il capitale rimane sostanzialmente fermo. Il comparto del fondo può conseguire di più o di meno, e la differenza si compone per tutti gli anni residui di attività.
Il calcolatore applica a entrambe le destinazioni le regole indicate, sulla base del rendimento del comparto inserito.
È la differenza che pesa di più, perché colpisce tutto quello che si è messo da parte e non la sola crescita.
| In azienda | Nel fondo pensione | |
|---|---|---|
| Regime | tassazione separata legge (art. 19 TUIR) | ritenuta a titolo d’imposta legge (art. 11 c. 6 D.Lgs. 252/2005) |
| Aliquota | aliquota media IRPEF calcolata sul reddito di riferimento, non quella marginale | 15%, ridotta di 0,30 punti per ogni anno di partecipazione oltre il quindicesimo, fino a 9% |
| Base | gli accantonamenti; la rivalutazione ha già scontato l’imposta annuale | i contributi dedotti; i rendimenti hanno già scontato l’imposta in capo al fondo |
stima Per retribuzioni ordinarie l’aliquota media della tassazione separata si colloca in prossimità delle prime due aliquote IRPEF (23% fino a 28.000 €, 33% fino a 50.000 €, 43% sopra 50.000 €). Il confronto rilevante è pertanto fra tale valore e un’aliquota compresa fra il 9% e il 15%: la partecipazione prolungata alla previdenza complementare riduce l’imposta al 9%, mentre la tassazione separata non decresce con l’anzianità.
L’aliquota della tassazione separata dipende dalla retribuzione e dagli anni di servizio, non dall’ammontare complessivo: il calcolatore la determina esercizio per esercizio anziché assumerne una.
legge Art. 8 c. 4 D.Lgs. 252/2005. Il TFR conferito non concorre al limite di 5.300 € annui entro il quale i contributi sono deducibili. Il conferimento non riduce pertanto lo spazio disponibile per la contribuzione a carico del lavoratore e per quella del datore.
legge Entrambe le destinazioni ammettono forme di anticipazione, con presupposti diversi: l’art. 2120 c.c. per il TFR in azienda, l’art. 11 c. 7 D.Lgs. 252/2005 per la posizione presso il fondo. Le causali e i limiti percentuali divergono, e per le spese sanitarie la disciplina della previdenza complementare non richiede anzianità minima.
Le condizioni applicabili alla propria posizione sono indicate nella nota informativa del fondo. Il calcolatore non rappresenta le anticipazioni.
Il TFR versato nel fondo lo fa crescere. E un fondo più grosso può superare la soglia oltre la quale la legge non permette più di prenderlo tutto in contanti: una parte dovrà per forza diventare assegno (art. 11 c. 3, e la soglia che varia con l’età).
Si tratta di una conseguenza aritmetica: non un argomento contro il conferimento, ma un effetto da conoscere, poiché incide sulla modalità di erogazione e non sull’ammontare accumulato.
La decisione poggia su tre elementi distinti, e conviene tenerli separati.
Il calcolatore quantifica i primi due sulla posizione indicata, applicando a ciascuna destinazione il proprio regime. Il terzo non è riducibile a un importo.
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