Decumulo → il TFR
Il trattamento di fine rapporto matura in ogni caso, nella misura del 6,9074% della retribuzione lorda: la scelta non riguarda quanto se ne accantona, ma dove collocarlo. Le due destinazioni differiscono per rivalutazione, per regime fiscale all’erogazione e per condizioni di accesso anticipato.
legge disposizione normativa, con l’articolo · CCNL stabilito dal contratto collettivo, varia per settore · stima valore approssimato, indicato come tale
legge La legge disciplina espressamente una sola delle due direzioni. Chi ha scelto di mantenere il TFR presso il datore di lavoro secondo il regime dell’art. 2120 c.c. può revocare quella scelta in qualsiasi momento e conferire il TFR maturando a una forma pensionistica complementare. Il percorso inverso non è previsto: nessuna disposizione consente di riportare in azienda il TFR già conferito, né le quote future una volta avviato il conferimento.
Mantenere il TFR in azienda lascia aperta la possibilità di conferirlo in seguito; il conferimento al fondo è definitivo. Questa asimmetria va messa sul tavolo insieme al confronto fra i rendimenti, ma non dipende da esso.
Il conferimento opera inoltre sul TFR maturando: le quote già accantonate in azienda non seguono la scelta successiva, e restano dove sono.
Il calcolatore rappresenta anche quella parte. Le quote già accantonate si indicano nel riquadro Il TFR, e vengono liquidate alla cessazione con la propria rivalutazione e la propria imposta — anche da chi ha successivamente conferito al fondo il TFR maturando, che è il caso in cui la posizione risulta divisa fra le due destinazioni. Insieme all’importo si indica l’anno di prima assunzione: da quell’anno dipende l’aliquota, perché l’art. 19 TUIR ricava il reddito di riferimento dividendo il trattamento per gli anni di servizio.
stima L’importo da indicare è il montante maturato, comprensivo delle rivalutazioni già accreditate. Il calcolo ne separa la quota imponibile applicando all’indietro lo stesso tasso di rivalutazione che usa in avanti: è un’approssimazione, perché le rivalutazioni effettive dipendono dall’inflazione degli anni passati, e riguarda una frazione contenuta del montante.
legge Gli accantonamenti sono importi nominali, e la proiezione è tenuta in euro di oggi: la quota imponibile viene perciò riportata all’anno in cui l’imposta si paga, accantonamento per accantonamento. Sommarli senza questo passaggio significherebbe contare come attuale l’inflazione di tutti gli anni intermedi: su una carriera lunga la base imponibile risulterebbe più alta del vero di parecchie decine di punti, e con essa l’imposta.
legge Anche chi non ha mai espresso una scelta ne ha una assegnata dalla legge, diversa a seconda della data di assunzione. stima Chi è stato assunto entro il 30 giugno 2026 e non si è espresso ha avuto il conferimento tacito del solo TFR alla forma collettiva applicabile: in quel caso il contributo del datore non è attivo. Quel regime è stato abrogato e la sua formulazione non compare più nel testo coordinato, quindi qui è ricostruita da fonti secondarie. Per i lavoratori di prima assunzione dal 1° luglio 2026 l’adesione è invece automatica e comporta anche la contribuzione del datore e del lavoratore, con sessanta giorni per rinunciarvi (art. 8 commi 7 e 7-quater D.Lgs. 252/2005, come sostituiti dalla legge 199/2025).
| In azienda | Nel fondo pensione | |
|---|---|---|
| Misura | 1,5% in misura fissa, più il 75% dell’indice ISTAT dei prezzi legge | rendimento del comparto prescelto |
| Imposta | sostitutiva del 17% sulla rivalutazione, applicata annualmente | sostitutiva sui rendimenti, pagata dal fondo |
| Natura | garantita: non può ridursi | incerta: può essere negativa |
Con inflazione al 2% la rivalutazione in azienda, al netto dell’imposta sostitutiva, supera di poco l’inflazione stessa: in termini reali il capitale resta quasi fermo. Il comparto del fondo può rendere di più o di meno, e la differenza si accumula, con gli interessi composti, per tutti gli anni di lavoro che restano.
Il calcolatore applica a entrambe le destinazioni le regole indicate, sulla base del rendimento del comparto inserito.
È la differenza che pesa di più, perché colpisce tutto quello che si è messo da parte e non la sola crescita.
| In azienda | Nel fondo pensione | |
|---|---|---|
| Regime | tassazione separata legge (art. 19 TUIR) | ritenuta a titolo d’imposta legge (art. 11 c. 6 D.Lgs. 252/2005) |
| Aliquota | aliquota media IRPEF calcolata sul reddito di riferimento, non quella marginale | 15%, ridotta di 0,30 punti per ogni anno di partecipazione oltre il quindicesimo, fino a 9% |
| Base | gli accantonamenti, in euro di allora; la rivalutazione ha già scontato l’imposta annuale | i contributi dedotti, in euro di allora; i rendimenti hanno già scontato l’imposta in capo al fondo |
stima Per retribuzioni ordinarie l’aliquota media della tassazione separata si colloca vicino alle prime due aliquote IRPEF (23% fino a 28.000 €, 33% fino a 50.000 €, 43% sopra 50.000 €). Il confronto rilevante è quindi fra quel valore e un’aliquota compresa fra il 9% e il 15%: la partecipazione prolungata alla previdenza complementare riduce l’imposta al 9%, mentre la tassazione separata non scende con l’anzianità.
L’aliquota della tassazione separata dipende dalla retribuzione e dagli anni di servizio, non dall’ammontare complessivo: il calcolatore la determina anno per anno anziché assumerne una.
legge Art. 8 c. 4 D.Lgs. 252/2005. Il TFR conferito non concorre al limite di 5.300 € annui entro il quale i contributi sono deducibili. Il conferimento non riduce pertanto lo spazio disponibile per la contribuzione a carico del lavoratore e per quella del datore.
Le due decisioni restano distinte: dove va il TFR, e quanto versare di tasca propria. La seconda si confronta con un investimento fatto per conto proprio, il TFR no. Fondo pensione o ETF →
legge Entrambe le destinazioni ammettono forme di anticipazione, con presupposti diversi: l’art. 2120 c.c. per il TFR in azienda, l’art. 11 c. 7 D.Lgs. 252/2005 per la posizione presso il fondo. Cause ammesse e limiti percentuali sono diversi, e per le spese sanitarie la disciplina della previdenza complementare non richiede anzianità minima.
Le condizioni applicabili alla propria posizione sono indicate nella nota informativa del fondo. Il calcolatore non rappresenta le anticipazioni.
Il TFR conferito fa crescere il montante, e un montante più alto può superare la soglia oltre la quale la legge non permette più di prenderlo tutto in contanti: una parte dovrà per forza diventare assegno (art. 11 c. 3, e la soglia che varia con l’età).
L’effetto riguarda la modalità di erogazione, non l’ammontare accumulato: non pesa contro il conferimento, ma conviene conoscerlo prima di scegliere.
Su una retribuzione di 35.000 € il TFR maturando è di 2.418 € l’anno. Le due destinazioni a confronto su 20 anni, con il comparto bilanciato (3% nominale, il valore predefinito del calcolatore) e inflazione al 2%. Gli importi sono in euro di oggi.
| In azienda | Nel fondo pensione | |
|---|---|---|
| Accantonato in 20 anni | 40.322 € | 40.322 € |
| Montante alla cessazione | 50.623 € | 53.131 € |
| Imposta all’erogazione | −9.274 €23,0%, separata | −5.443 €13,5%, sostitutiva |
| Resta in mano | 41.349 € | 47.688 € |
La differenza è di 6.339 €, e 3.831 € di essi sono minore imposta: la crescita in più ne spiega la parte minore. Su orizzonti ordinari il regime fiscale conta quindi più del rendimento: l’imposta si applica a tutto l’accantonato, il rendimento alla sola parte che si aggiunge.
Il confronto non ha un esito unico, perché il rendimento del fondo dipende dalla linea di investimento prescelta mentre la rivalutazione in azienda è la medesima per tutti (0,48% l’anno in termini reali, al netto dell’imposta sostitutiva). Quanto resta in mano in più, nello stesso caso, al variare del comparto e della durata:
| Comparto | dopo 10 anni | dopo 20 anni | dopo 35 anni |
|---|---|---|---|
| Garantito1% nominale | nel fondo +203 € | in azienda +2.690 € | in azienda +11.354 € |
| Obbligazionario2% nominale | nel fondo +1.243 € | nel fondo +1.559 € | nel fondo +1.340 € |
| Bilanciato3% nominale | nel fondo +2.338 € | nel fondo +6.339 € | nel fondo +17.091 € |
| Azionario5% nominale | nel fondo +4.707 € | nel fondo +17.781 € | nel fondo +61.242 € |
stima Nel comparto garantito (dal 20° anno) il conferimento non risulta più conveniente, ed è l’unico caso in cui questo confronto indica il mantenimento in azienda. Il garantito rende l’1% nominale, meno dell’inflazione ipotizzata, mentre la rivalutazione di legge resta di poco positiva in termini reali: oltre una certa durata lo scarto composto supera il vantaggio fiscale, che è limitato dall’aliquota minima del 9%.
Cosa l’esempio non rappresenta. Il rendimento del comparto è qui un valore atteso costante: nel conto il fondo non perde mai, mentre nella realtà il rendimento è incerto e può essere negativo, come indicato nella prima tabella. Un comparto azionario consegue quel valore in media su periodi lunghi, non ogni anno.
L’esempio assume inoltre che la partecipazione alla previdenza complementare inizi ora: chi è già iscritto da anni ha un’anzianità maggiore della durata indicata, quindi un’aliquota più bassa e un vantaggio superiore a quello esposto. Il calcolatore usa l’anno di prima iscrizione effettivo.
La decisione dipende da tre elementi, di natura diversa fra loro.
Il calcolatore quantifica i primi due sulla posizione indicata, applicando a ciascuna destinazione il proprio regime. Il terzo non è riducibile a un importo.
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