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RITA: erogazione anticipata e frazionata del fondo pensione

La RITA serve a chi smette di lavorare prima di ricevere la pensione: fa uscire il fondo pensione a rate, in anticipo, per coprire gli anni in mezzo. Le rate pagano l’imposta ridotta della previdenza complementare, molto più bassa dell’IRPEF. Il nome per esteso è rendita integrativa temporanea anticipata.

legge disposizione normativa, con l'articolo · stima valore approssimato, indicato come tale

Che cos’è

legge Art. 11 c. 4 D.Lgs. 252/2005. La RITA consiste nel farsi pagare a rate quello che si ha nel fondo, tutto o in parte, fino a quando arriva la pensione di vecchiaia. Quello che non è ancora uscito resta investito e continua a rendere; quello che avanza quando la pensione arriva segue le regole di sempre.

Non è né un’anticipazione né un riscatto: il fondo resta aperto, e la RITA è solo un modo di farselo pagare.

Chi può chiederla

legge È richiesta in ogni caso la cessazione dell'attività lavorativa, e almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. Le finestre temporali sono due, alternative fra loro.

Anticipo rispetto alla vecchiaiaRequisito ulteriore
fino a 5 anni legge art. 11 c. 4 almeno 20 anni di contribuzione nei regimi obbligatori, maturati alla data della domanda
fino a 10 anni legge art. 11 c. 4-bis inoccupazione superiore a 24 mesi; in tale ipotesi il requisito dei 20 anni non è richiesto

Il conto si fa sulla pensione di vecchiaia, non su quella anticipata: è una data più in là di quella in cui molti maturano il diritto alla pensione. Resta fermo, come per ogni prestazione della previdenza complementare, il requisito generale di cinque anni di partecipazione legge (art. 11 c. 2), che non è specifico della RITA.

Se i requisiti ci siano, un calcolatore non può saperlo. Dipendono dai contributi versati all’INPS e dal fatto di aver smesso di lavorare. Qui si vede quanto cambierebbe il piano; se la RITA spetti va chiesto al fondo, prima di contarci.

Quanto ci si paga di imposta

legge Art. 11 c. 6 D.Lgs. 252/2005. Ciascuna rata è assoggettata a ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 15%, ridotta di 0,30 punti per ogni anno di partecipazione eccedente il quindicesimo, fino al limite minimo del 9%. La ritenuta si applica alla sola quota corrispondente ai contributi dedotti: i rendimenti sono già stati assoggettati a imposta sostitutiva in capo al fondo.

È molto meno di quanto costerebbe la stessa somma con l’IRPEF. Si può comunque chiedere la tassazione ordinaria, se in un caso particolare conviene.

Quanto resta nel fondo

Le rate si calcolano su quanto si destina alla RITA. Destinandole tutto, alla pensione avanza solo quello che nel frattempo è cresciuto.

Destinarne solo una parte si può, ed è quello che fanno quasi tutti. Il calcolatore non lo rappresenta: fa il conto come se ci andasse tutto. Il residuo che si legge nella proiezione va guardato tenendo presente questa semplificazione.

Un effetto di rimbalzo sul «tutto in contanti»

Prendendo il fondo a rate, alla pensione ne resta di meno. E quel che resta può finire sotto la soglia entro la quale la legge permette di prendere tutto in contanti (art. 11 c. 3), sbloccando una possibilità che altrimenti non ci sarebbe.

È una conseguenza aritmetica dell’aver ridotto il fondo, non una strada da percorrere apposta: richiede di averne già preso quasi tutto, e di avere i requisiti.

Cosa mettere sui due piatti

A favore. Se fra la fine del lavoro e la pensione restano anni scoperti, la RITA li paga con denaro tassato fra il 9% e il 15%, invece di consumare risparmi su cui le imposte sono già state pagate.

Contro. Prendere le rate sposta soldi dal fondo ai propri investimenti. Quel che conta è quale dei due rende di più: se rende di più il fondo, tirarli fuori prima costa. Il calcolatore fa questo confronto sui rendimenti indicati.

Prima di tutto. Avere i requisiti. Senza, il resto non conta.

Al calcolatore, sui propri dati →

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