Decumulo → il metodo

Metodo di calcolo, ipotesi e limiti

Documentazione del modello: procedimento di calcolo, ipotesi adottate, fenomeni non rappresentati e stato di verifica di ciascun parametro. Una proiezione a quarant'anni ha valore solo se le sue assunzioni sono esplicite.

Procedimento

Il modello non impiega formule chiuse: procede per iterazione annuale dal 2026 fino all'età indicata. Ogni esercizio è la somma di quattro componenti.

Consistenza a inizio esercizio619.761 €
Rendimento dell'esercizio+18.228 €
Entrate (retribuzioni, trattamenti, rendite, prestazioni)+40.110 €
Spesa−39.600 €
Consistenza a fine esercizio638.499 €

La tabella «anno per anno» del calcolatore riporta tutti gli esercizi con le componenti in colonne distinte. Ogni valore è verificabile con un calcolo manuale, e un risultato anomalo è riconducibile all'esercizio in cui si origina.

Base di calcolo del rendimento

Il rendimento è calcolato sulla consistenza a inizio esercizio: i flussi in entrata producono rendimento a partire dall'esercizio successivo. È una convenzione prudenziale, poiché un versamento effettuato a inizio anno produrrebbe rendimento per quasi l'intero periodo, e consente la verifica manuale di ciascuna riga.

Consistenza negativa

Una consistenza negativa non produce rendimento né oneri: l'indebitamento implicito non è rappresentato.

Espressione dei valori

Tutti gli importi sono espressi a potere d'acquisto costante, riferito all'anno iniziale. I rendimenti sono inseriti al lordo dell'inflazione e convertiti in termini reali dal rapporto (1+rendimento)/(1+inflazione). La tabella annuale consente la lettura in valori nominali.

Il calcolo a valori costanti richiede di esplicitare quali grandezze sono indicizzate:

Prova di tenuta

La proiezione applica il medesimo rendimento a ogni esercizio. Nel decumulo, tuttavia, rileva la sequenza dei rendimenti e non soltanto la loro media: quanto non è stato conseguito nei primi esercizi non concorre alla formazione dei rendimenti successivi, e due successioni di pari media producono esiti differenti.

stima Il calcolatore espone pertanto un secondo calcolo sui medesimi dati, con i primi 10 esercizi a rendimento reale nullo tanto sul patrimonio quanto sui fondi pensione. Si tratta di una convenzione, non di una previsione: una distribuzione di scenari richiederebbe ipotesi probabilistiche che questa pagina non è in grado di documentare, mentre una perturbazione unica e dichiarata è verificabile da chiunque.

Il TFR mantenuto presso il datore di lavoro non è interessato dalla prova, in quanto la sua rivalutazione è determinata dalla legge e non dall'andamento dei mercati legge (art. 2120 c. 4 c.c.).

L'esito è riportato sotto il giudizio di sostenibilità e può modificarlo: un piano che regge sul rendimento medio può non reggere a una successione sfavorevole nei primi esercizi. Ove il giudizio non muti, è indicata la riduzione della spesa massima sostenibile.

Scenario del superstite

La proiezione principale conduce entrambi i soggetti fino all'età indicata. Il calcolatore espone accanto al risultato un secondo calcolo sui medesimi dati, nel quale uno dei due viene a mancare: non modifica il giudizio di sostenibilità, che continua a rispondere a un'ipotesi diversa.

L'epoca del decesso è posta alla speranza di vita ISTAT alla decorrenza del trattamento, la stessa tavola da cui discendono i coefficienti di conversione. Non è una previsione: è il riferimento che consente di collocare lo scenario senza chiederne la data a chi compila.

Che cosa muta, e in forza di quale disposizione

ComponenteTrattamento
Trattamento INPS di chi manca legge spetta al coniuge superstite nella misura del 60%, ridotta del 25% oltre 23.862 €, 40% oltre 31.816 €, 50% oltre 39.770 € di redditi propri (Tabella F, art. 1 c. 41 L. 335/1995)
Rendita del fondo prosegue se la forma è reversibile; si estingue se vitalizia semplice; se certa, fino al termine garantito
Posizione non ancora riscossa legge riscattata integralmente in capitale (art. 14 c. 3 D.Lgs. 252/2005)
Spesa stima ridotta al 60%–67% di quella di due persone

La riduzione per redditi propri opera sui soli redditi assoggettabili a IRPEF: il trattamento già percepito dal superstite e la retribuzione. Non vi concorrono la rendita del fondo, che sconta un'imposta sostitutiva, né la pensione ai superstiti medesima. Il calcolo applica la clausola di salvaguardia di legge, per la quale il cumulo non può risultare inferiore a quello spettante al limite superiore della fascia precedente, e il limite posto dalla sentenza della Corte costituzionale 162/2022, per cui la riduzione non può eccedere l'ammontare dei redditi che la determinano.

stima La riduzione della spesa non è una nostra assunzione: 60% è il coefficiente della scala di equivalenza Carbonaro, impiegata dall'ISTAT per la povertà relativa; 67% discende dalla scala OCSE modificata. Il calcolatore espone entrambi gli estremi anziché sceglierne uno.

Che cosa lo scenario misura, e perché non il patrimonio

Il termine di raffronto non è la consistenza finale. Verificato: misurata su di essa lo scenario risulta sistematicamente più favorevole della proiezione ordinaria, poiché la riduzione della spesa eccede la perdita di reddito. È un esito corretto nel modello e privo di significato per chi legge.

Il calcolatore confronta pertanto due riduzioni: quella delle entrate ricorrenti di chi resta e quella della spesa. Se la prima è meno accentuata della seconda il tenore di vita è conservato; in caso contrario il superstite deve attingere al patrimonio in misura maggiore. È l'unico raffronto che risponde alla domanda posta.

Limiti dello scenario

Fenomeni non rappresentati

Per ciascuno è indicata la direzione dello scostamento rispetto a una rappresentazione completa.

Mortalità

La proiezione principale conduce i soggetti fino all'età indicata e non rappresenta il decesso. Lo scenario del superstite, esposto accanto al risultato, lo rappresenta in un calcolo distinto: si veda la sezione dedicata.

Non è invece corretto attribuire alla sola mortalità l'esito del confronto fra le due forme. Verificato prolungando il piano oltre i cento anni di età, la liquidazione in capitale rimane preferibile: il fattore determinante è il rendimento reale del patrimonio, e la durata della vita agisce come fattore secondario. Concorrono due circostanze: la rendita non è indicizzata, e il termine di confronto è il patrimonio residuo, che costituisce una grandezza di lascito e che la rendita per costruzione non produce. In luogo di un ottimo il calcolatore espone quindi la soglia di rendimento alla quale la conclusione si inverte, misurata a due età.

Forme di erogazione introdotte dal 1° luglio 2026

legge L'art. 11 c. 3-bis D.Lgs. 252/2005, introdotto dalla legge 199/2025, ammette la rendita a durata definita, i prelievi liberamente determinabili e l'erogazione frazionata in luogo della rendita vitalizia. Il modello rappresenta la sola alternativa fra capitale e rendita vitalizia. Non è possibile indicare la direzione dello scostamento: le nuove forme mantengono il montante in gestione e ne restituiscono il residuo agli aventi diritto, il che le rende più favorevoli sotto il profilo del lascito e meno protettive rispetto alla sopravvivenza oltre gli anni computati. È il limite più rilevante fra quelli qui elencati.

Profilo della spesa

La spesa ammette un solo scalino, collocato alla cessazione dell'attività da parte dell'ultimo dei soggetti rappresentati: finché uno prosegue l'attività, il nucleo percepisce ancora un reddito da lavoro. Quando la proiezione non comprende alcun esercizio di attività lo scalino non ha collocazione: la spesa è una sola, quella indicata come corrente, e la casella relativa alla spesa in pensione è disattivata. Non sono rappresentati né il profilo dei consumi per età né gli oneri sanitari e assistenziali della tarda età, che ne costituiscono la deviazione più rilevante: la spesa degli ultimi esercizi risulta pertanto sottostimata. In luogo di una previsione il calcolatore fornisce un margine, indicando la spesa massima compatibile con la tenuta del piano.

Imposizione sulle attività finanziarie

Il modello non applica alcuna imposta sui rendimenti: entrambi i rendimenti sono richiesti al netto dell'imposizione, come indicato accanto alle rispettive caselle. La rettifica è pertanto rimessa a chi compila, e non è verificabile dal calcolo.

Se vi è inserito un rendimento al lordo dell'imposta, la consistenza finale risulta sovrastimata, ed è lo scostamento più rilevante che possa originarsi da un dato inserito: sul patrimonio libero l'imposta sostitutiva è del 26% e opera al realizzo; sul comparto del fondo è del 20% e opera annualmente, ed è già scontata nei rendimenti pubblicati dai fondi.

Dinamica retributiva

La crescita della retribuzione è indicata da chi compila ed è applicata in misura costante per tutti gli esercizi di attività. Non ne è rappresentata la forma: gli avanzamenti si concentrano di norma nella prima parte della carriera e si attenuano in seguito, e non sono rappresentate le interruzioni né le riduzioni di orario. A parità di crescita media, l'anticipo degli incrementi produce un montante superiore a quello calcolato.

Perequazione del trattamento INPS

La rivalutazione è applicata in misura integrale. La disciplina vigente prevede la perequazione piena entro quattro volte il trattamento minimo e aliquote ridotte oltre tale limite: i trattamenti di importo elevato risultano pertanto sovrastimati.

Base imponibile della prestazione

L'imposta grava sui contributi dedotti e non sui rendimenti, già assoggettati a imposta sostitutiva in capo al fondo. Il modello assume tuttavia che l'intera posizione in essere alla data iniziale sia costituita da contributi, non disponendo della scomposizione fra contributi e rendimenti maturati. L'imposta risultante è pertanto superiore a quella dovuta, con scostamento in senso prudenziale.

Determinazione del TFR

Il TFR è determinato come quota fissa della retribuzione annua lorda. La retribuzione utile ai fini del TFR non coincide con la RAL, escludendone talune voci: il valore è un'approssimazione, non l'importo risultante dalla comunicazione del fondo.

Tassazione separata del TFR liquidato

È applicata l'aliquota media di cui all'art. 19 TUIR. Non sono rappresentate la riliquidazione operata dall'Amministrazione finanziaria sull'aliquota media del quinquennio precedente né la detrazione spettante ai redditi di importo contenuto: entrambe operano in riduzione dell'imposta.

Ambito della deduzione

È considerata la sola IRPEF erariale (23% fino a 28.000 €, 33% fino a 50.000 €, 43% sopra 50.000 €), applicata alla RAL al netto del 9,19% di contribuzione obbligatoria. Non sono rappresentate le addizionali regionale e comunale, parimenti risparmiate, né le detrazioni da lavoro dipendente, il cui carattere decrescente eleva l'aliquota marginale effettiva. Il beneficio della contribuzione è pertanto sottostimato.

legge La seconda aliquota è del 33% e non del 35%: la legge di bilancio 2026 l'ha ridotta con effetto dal 1° gennaio 2026. La riduzione è sterilizzata per i redditi superiori a 200.000 €, e il modello non lo rappresenta: al di sopra di quella soglia il beneficio della contribuzione risulta sovrastimato. È l'unico punto in cui l'imposizione è rappresentata in senso favorevole a chi compila.

Perimetro

Il modello rappresenta uno o due soggetti. La cessazione dell'attività è indicata per ciascuno e, in assenza di indicazione, coincide con l'esercizio precedente la decorrenza del rispettivo trattamento; non è ammessa oltre tale esercizio, poiché il calcolo attribuirebbe nel medesimo anno retribuzione e trattamento. Gli esercizi compresi fra la cessazione e la decorrenza sono privi di reddito da lavoro e di trattamento, e gravano pertanto sul patrimonio. Il patrimonio investito è trattato come aggregato unico con rendimento medio, senza ripartizione per classe di attività.

La forma pensionistica è distinta ai soli fini del contributo datoriale. Il calcolo lo riconosce sul fondo negoziale e sull'adesione collettiva a fondo aperto, e lo esclude sulle forme sottoscritte individualmente, per le quali di regola non è previsto CCNL. Sotto ogni altro profilo (regime fiscale, limite di deducibilità, soglia per la liquidazione integrale in capitale) le forme sono equiparate, come dispone il D.Lgs. 252/2005 legge.

Più posizioni presso fondi diversi sono rappresentabili sommandone le consistenze e indicando l'iscrizione più remota, che è quella rilevante ai fini dell'imposta. Ne risulta tuttavia una sola posizione, mentre la soglia per la liquidazione integrale in capitale si valuta su ciascuna: l'importo liquidabile è pertanto sottostimato per chi, avendo più fondi, si collochi al di sotto della soglia in ciascuno di essi.

Il fondo pensione non è rappresentato per chi indica una decorrenza già trascorsa. La prestazione riscossa prima dell'anno iniziale della proiezione è parte del patrimonio indicato, e rappresentarla nuovamente la computerebbe due volte; il coefficiente di conversione, inoltre, sarebbe quello dell'età alla decorrenza e non dell'età corrente. Per tali soggetti il calcolo non richiede né utilizza alcun dato relativo all'attività lavorativa: retribuzione, TFR e contribuzione restano estranei alla proiezione, e le relative caselle sono disattivate. Chi non abbia ancora riscosso la prestazione non è pertanto rappresentato: il montante residuo non è collocabile senza attribuirgli una data di erogazione che il calcolo non conosce. La decorrenza collocata nell'anno in corso non rientra in questa fattispecie: la riscossione cade all'interno della proiezione ed è rappresentata come ogni altra.

La rendita già in erogazione non è rappresentata. Non è disponibile una casella idonea: il trattamento INPS è assoggettato a IRPEF, mentre la rendita da previdenza complementare sconta un'imposta sostitutiva, e la spesa è espressa in valuta corrente mentre la rendita erogata non è indicizzata. Ogni collocazione della rendita fra i dati esistenti introdurrebbe un errore non evidente a chi legge.

Come è determinato il coefficiente di conversione

Il coefficiente di conversione è il numero che, moltiplicato per il montante, dà la rendita annua. Non è stabilito dalla legge: è fissato dalla convenzione assicurativa di ciascun fondo, e varia con l'età, il sesso, la forma della rendita, la periodicità delle rate e l'anno di nascita. Non esiste un coefficiente unico da adottare, e la tavola del singolo fondo è un documento contrattuale con una scadenza.

Il calcolatore non adotta la tavola di alcun fondo. Il coefficiente è ricostruito da due elementi:

coefficiente = 1 / (anni di vita attesi × 1,25)

Gli anni sono la speranza di vita residua rilevata dall'ISTAT, a sessi congiunti, nella rilevazione 2023: a 67 anni sono 19,4. legge Che sia questo il riferimento corretto è confermato dall'art. 11 c. 3-ter D.Lgs. 252/2005, il quale, per determinare la durata della rendita a durata definita, impone di utilizzare la speranza di vita ISTAT. La disposizione riguarda quella prestazione e una diversa annata della tavola, non il coefficiente di conversione della rendita vitalizia.

stima Il margine di 1,25 rappresenta gli anni che la compagnia computa in eccedenza rispetto alla speranza di vita della popolazione: chi sottoscrive una rendita presenta una durata di vita superiore alla media, e il caricamento della convenzione opera nella medesima direzione. A 67 anni la durata computata risulta pertanto di 24,3 anni, corrispondente a un coefficiente del 4,1%.

Il margine è l'unico valore stimato del procedimento, ed è misurato sulle tavole effettivamente pubblicate: quelle della convenzione Generali (Cometa, Solidarietà Veneto) e quelle basate sulla tavola A62I (Multifond, Alifond), che pur riferendosi a compagnie diverse concordano fra loro entro l'1%. La curva che ne risulta è confrontata con tali tavole a ogni costruzione del sito: fra 60 e 72 anni non se ne discosta oltre il 3%, e lo scostamento massimo rilevato è del 6% a 55 anni. Oltre i 75 anni il coefficiente non è più esteso.

L'annata della rilevazione ISTAT non incide sul risultato: il margine è calibrato su quella tavola, sicché a un incremento della speranza di vita corrisponde un margine minore e il prodotto resta invariato. Le due grandezze si aggiornano congiuntamente.

Dispersione fra i fondi, e le due affermazioni che ne restano

A parità di età, i coefficienti pubblicati differiscono di circa un terzo fra l'ipotesi più favorevole e quella meno favorevole. Concorrono quattro fattori, nessuno dei quali dipende dall'aderente:

Il calcolatore adotta un valore unico, che si colloca al centro dei valori pubblicati. Poiché gli estremi della dispersione sono anch'essi misurati, restano determinabili due soglie che valgono con qualunque fondo: a 67 anni, al di sotto di 101.654 € la liquidazione integrale in capitale è ammessa in ogni caso; al di sopra di 159.742 € non lo è in nessun caso. Fra i due valori l'esito dipende dalla tavola applicabile.

Il tasso tecnico non concorre alla dispersione qui rappresentata, in quanto oggetto di scelta dell'aderente al momento della conversione: l'opzione per il tasso tecnico dell'1% eleva l'importo iniziale di circa il 13% e ne esclude la successiva rivalutazione. I valori adottati si riferiscono al tasso tecnico dello 0%.

Parametri e stato di verifica

I parametri risiedono in un unico file e da questo sono propagati sia al motore di calcolo sia alla tabella seguente: le due fonti non possono divergere.

CosaNel conto valeDa dove vieneStato
Aliquote IRPEF23% fino a 28.000 € · 33% fino a 50.000 € · 43% oltrealiquote 2026: la legge di bilancio 199/2025 ha ridotto la seconda dal 35% al 33% dal 1° gennaio 2026, confermato sul sito del MEF. La riduzione è sterilizzata sopra i 200.000 € di reddito, e il modello non lo rappresenta verificata
Contributi previdenziali a carico del dipendente9,19%aliquota IVS a carico del dipendente: DA RISCONTRARE su circolare INPS, la fonte finora indicata non era citabile da confermare
Tetto di deducibilità dei contributi5.300 €art. 8 c. 4 D.Lgs. 252/2005, come modificato dalla L. 199/2025 art. 1 c. 201: era 5.164,57 € verificata
Massimo in capitale, ordinario60%art. 11 c. 3 D.Lgs. 252/2005, come modificato dalla L. 199/2025 art. 1 c. 201: era il 50% verificata
Assegno sociale annuo7.101 €546,24 € × 13 mensilità — circolare INPS 153 del 19 dicembre 2025, rivalutazione 2026 dell'1,4% verificata
Imposta sulla prestazione, massimo15%art. 11 c. 6 D.Lgs. 252/2005 verificata
Imposta sulla prestazione, minimo9%art. 11 c. 6 D.Lgs. 252/2005 verificata
Riduzione per ogni anno oltre il quindicesimo0,3%0,30 punti per ogni anno oltre il quindicesimo verificata
TFR annuo, in quota della RAL6,91%art. 2120 c.c.: RAL/13,5 meno lo 0,50% al Fondo di garanzia — articolo citato ma non ancora letto sul testo da confermare
Rivalutazione del TFR in azienda, parte fissa1,5%art. 2120 c. 4 c.c. — articolo citato ma non ancora letto sul testo da confermare
Rivalutazione del TFR in azienda, quota dell'inflazione75%art. 2120 c. 4 c.c.: 75% dell'indice ISTAT — articolo citato ma non ancora letto sul testo da confermare
Imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR17%imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR: DA RISCONTRARE sul testo (art. 11 c. 3 D.Lgs. 47/2000), la fonte finora indicata non era citabile da confermare
Speranza di vita residua, per età25,4 a 60 anni · 19,4 a 67 anni · 13,1 a 75 annitavole di mortalità ISTAT 2023, sessi congiunti (banca dati Eurostat demo_mlexpec, che per l'Italia riceve i dati ISTAT) verificata
Anni che la compagnia conta in più dell'ISTAT1,25 voltemisurato sulle tavole pubblicate: a 67 anni l'ISTAT ne dà 19,4, le convenzioni ne contano fra 20 e 26 verificata
Coefficiente più alto fra quelli pubblicati1,21 volteconvenzione Generali (Cometa, Solidarietà Veneto): uomo, rate annuali verificata
Coefficiente più basso fra quelli pubblicati0,77 voltetavola A62I (Multifond, Alifond): donna, rate mensili, con lo spostamento d'età per chi è nato dopo il 1978 — le quattro condizioni sfavorevoli insieme verificata
Coefficienti di conversione in rendita, per età3,1% a 60 anni · 4,1% a 67 anni · 6,1% a 75 anniderivato: 1 diviso la speranza di vita per il margine. Non è la tavola di un fondo verificata
Rendita reversibile, quanto resta dell'assegno80%misurato sulle stesse tavole, reversibile al 100%: da 0,93 per la donna a 0,66 per l'uomo verificata
Rendita certa, anni garantiti10forma di rendita più diffusa fra quelle con periodo garantito verificata
Rendita certa 10 anni, quanto resta dell'assegno98%misurato sulle stesse tavole: fra 0,95 e 0,99 secondo età e sesso verificata
Pensione ai superstiti, quota al coniuge solo60%aliquota per il solo coniuge, art. 1 c. 41 L. 335/1995 e tabelle INPS verificata
Trattamento minimo di pensione, mensile612 €circolare INPS 153 del 19 dicembre 2025, valore provvisorio 2026 verificata
Mensilità del trattamento minimo annuo13la Tabella F computa il trattamento minimo annuo come 13 volte quello mensile verificata
Riduzione della pensione ai superstiti per redditi propri25% fino a 3 € · 40% fino a 4 € · 50% fino a 5 €Tabella F, art. 1 c. 41 L. 335/1995: oltre 3, 4 e 5 volte il trattamento minimo annuo verificata
Spesa di una persona sola, rispetto a due (scala minore)60%scala di equivalenza Carbonaro, usata dall'ISTAT per la povertà relativa verificata
Spesa di una persona sola, rispetto a due (scala maggiore)66,7%scala OCSE modificata: 1 per il primo adulto, 0,5 per il secondo verificata
Anno di partenza del conto2026l'anno da cui parte il conto verificata
Limite del cursore dei versamenti50%dove si ferma il cursore: nessuno versa più del 50% della RAL verificata
Prova di tenuta, esercizi iniziali a rendimento nullo10convenzione: dieci esercizi iniziali a rendimento reale nullo, per misurare quanto il verdetto dipenda dalla sequenza dei rendimenti anziché dalla loro media verificata

I parametri seguenti non sono stati riscontrati sulla fonte e vanno verificati presso il proprio fondo prima di fondarvi una decisione.

Verifiche eseguite

Il motore è sottoposto a una batteria di controlli automatici che verificano, fra l'altro, la quadratura di ciascun esercizio, il rispetto del limite alla prestazione in capitale, la permanenza dell'aliquota entro l'intervallo di legge e la non eccedenza della base imponibile rispetto al montante.

Il modello è stato inoltre reimplementato una seconda volta a partire dalle sole regole, senza accesso al codice del calcolatore, e le due implementazioni sono state confrontate su più scenari. La concordanza di due implementazioni indipendenti circoscrive l'eventuale errore alle regole anziché al procedimento di calcolo. Lo scostamento massimo rilevato è dell'ordine dei centesimi di euro su consistenze di alcuni milioni, riconducibile all'aritmetica in virgola mobile.

Sono infine stati generati quattromila scenari casuali, con variazione di età, redditi, rendimenti anche negativi e inflazione fino all'8%, per verificare la tenuta delle medesime proprietà nei casi limite.

La curva dei coefficienti di conversione è oggetto di un controllo distinto, che la confronta con i coefficienti trascritti dai documenti sulle rendite di quattro fondi pensione, riferiti a tre compagnie assicurative, e ne verifica la permanenza entro la dispersione dichiarata. Le tavole sono utilizzate come termine di riscontro e non come parametro del calcolo.

Le verifiche riguardano la correttezza del calcolo, non l'attendibilità del risultato. Una proiezione quarantennale dipende da rendimenti e inflazione non conoscibili in anticipo. Il modello è utile a misurare la variazione prodotta da scelte diverse, non a determinare la consistenza patrimoniale a una data futura.

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