Decumulo → il metodo
Documentazione del modello: procedimento di calcolo, ipotesi adottate, fenomeni non rappresentati e stato di verifica di ciascun parametro.
Il modello non impiega formule chiuse: procede per iterazione annuale dal 2026 fino all'età indicata. Ogni esercizio è la somma di quattro componenti.
| Consistenza a inizio esercizio | 619.761 € |
| Rendimento dell'esercizio | +18.228 € |
| Entrate (retribuzioni, trattamenti, rendite, prestazioni) | +40.110 € |
| Spesa | −39.600 € |
| Consistenza a fine esercizio | 638.499 € |
La tabella «anno per anno» del calcolatore riporta tutti gli esercizi con le componenti in colonne distinte. Ogni valore è verificabile con un calcolo manuale, e un risultato anomalo è riconducibile all'esercizio in cui si origina.
Il rendimento si calcola sulla consistenza a inizio esercizio: i flussi in entrata producono rendimento dall'esercizio successivo. È una convenzione prudenziale, e consente la verifica manuale di ciascuna riga. Una consistenza negativa non produce rendimento né oneri: l'indebitamento implicito non è rappresentato.
Tutti gli importi sono espressi a potere d'acquisto costante, riferito all'anno iniziale. I rendimenti si inseriscono al lordo dell'inflazione e sono convertiti in termini reali dal rapporto (1+rendimento)/(1+inflazione). La tabella annuale consente la lettura in valori nominali.
Gli scaglioni IRPEF sono nominali, il calcolo è in termini reali: il modello assume pertanto che gli scaglioni siano adeguati all'inflazione. La legge non lo prevede — sono modificati solo quando una legge di bilancio interviene — e in loro assenza il prelievo cresce in termini reali a ogni esercizio, perché un reddito costante in euro di oggi cresce in valore nominale e attraversa scaglioni fermi. L'ipotesi opera in senso favorevole a chi compila, e su trent'anni non è trascurabile. L'alternativa richiederebbe di prevedere il comportamento del legislatore: l'assunzione è dichiarata invece che sostituita da una previsione.
Il calcolo a valori costanti richiede di dire quali grandezze sono indicizzate.
La proiezione applica lo stesso rendimento a ogni esercizio. Nel decumulo conta però la sequenza dei rendimenti e non solo la loro media: quanto non è stato conseguito nei primi esercizi non concorre ai rendimenti successivi, e due successioni di pari media danno esiti diversi.
stima Il calcolatore espone perciò un secondo calcolo sugli stessi dati, con i primi 10 esercizi a rendimento reale nullo sul patrimonio e sui fondi pensione. È una convenzione, non una previsione: una distribuzione di scenari richiederebbe ipotesi probabilistiche che questa pagina non può documentare, mentre una perturbazione unica e dichiarata la verifica chiunque. Il TFR lasciato in azienda non è interessato: la sua rivalutazione la fissa la legge, non i mercati legge (art. 2120 c. 4 c.c.).
L'esito sta sotto il giudizio di sostenibilità e può cambiarlo: un piano che regge sul rendimento medio può non reggere a una successione sfavorevole all'inizio. Se il giudizio non muta, è indicata la riduzione della spesa massima sostenibile.
La proiezione principale conduce entrambi i soggetti fino all'età indicata. Accanto al risultato il calcolatore espone un secondo calcolo sugli stessi dati, nel quale uno dei due viene a mancare: non cambia il giudizio di sostenibilità, che risponde a un'ipotesi diversa.
L'anno del decesso è posto alla speranza di vita ISTAT alla decorrenza del trattamento, la stessa tavola da cui discendono i coefficienti di conversione. Non è una previsione: è il riferimento che consente di collocare lo scenario senza chiedere la data a chi compila.
| Componente | Trattamento |
|---|---|
| Trattamento INPS di chi manca | legge spetta al coniuge superstite nella misura del 60%, ridotta del 25% oltre 23.862 €, 40% oltre 31.816 €, 50% oltre 39.770 € di redditi propri (Tabella F, art. 1 c. 41 L. 335/1995) |
| Rendita del fondo | prosegue se la forma è reversibile; si estingue se vitalizia semplice; se certa, fino al termine garantito |
| Posizione non ancora riscossa | legge riscattata integralmente in capitale (art. 14 c. 3 D.Lgs. 252/2005) |
| Spesa | stima ridotta al 60%–67% di quella di due persone |
La riduzione per redditi propri opera sui soli redditi assoggettabili a IRPEF: il trattamento già percepito dal superstite e la retribuzione. Non vi concorrono la rendita del fondo, che sconta un'imposta sostitutiva, né la pensione ai superstiti stessa. Il calcolo applica la clausola di salvaguardia di legge — il cumulo non può risultare inferiore a quello spettante al limite superiore della fascia precedente — e il limite posto dalla sentenza della Corte costituzionale 162/2022, per cui la riduzione non può eccedere l'ammontare dei redditi che la determinano.
L'imposta sul cumulo. Pensione propria e pensione ai superstiti fanno capo allo stesso contribuente: l'IRPEF è determinata sulla loro somma, con la detrazione da pensione. Se chi resta percepisce invece ancora una retribuzione, il calcolo tassa retribuzione e pensione ai superstiti come redditi separati, ciascuno con la propria detrazione, mentre l'imposta effettiva si determinerebbe sul cumulo e le due detrazioni non sono cumulabili: il reddito netto di quegli esercizi risulta sovrastimato. Il caso presuppone che il decesso — collocato alla speranza di vita — preceda la cessazione dell'attività di chi resta, e riguarda quindi le sole coppie con un ampio divario di età.
stima La riduzione della spesa non è una nostra assunzione: 60% è il coefficiente della scala di equivalenza Carbonaro, che l'ISTAT usa per la povertà relativa; 67% discende dalla scala OCSE modificata. Il calcolatore espone entrambi gli estremi invece di sceglierne uno.
Il termine di raffronto non è la consistenza finale. Misurato su di essa lo scenario risulta sistematicamente più favorevole della proiezione ordinaria, perché la riduzione della spesa eccede la perdita di reddito: un esito corretto nel modello e privo di significato per chi legge. Il calcolatore confronta perciò due riduzioni, quella delle entrate ricorrenti di chi resta e quella della spesa. Se la prima è meno accentuata della seconda il tenore di vita è conservato; altrimenti il superstite attinge al patrimonio in misura maggiore.
Lo scenario presuppone il vincolo coniugale o l'unione civile: il trattamento ai superstiti non spetta in assenza di tale rapporto, e il calcolatore non lo richiede. Non rappresenta la pensione indiretta, spettante quando il decesso precede la decorrenza del trattamento, perché dipende dalla posizione contributiva e non è ricavabile dai dati richiesti; in tale ipotesi lo scenario risulta prudenziale. Non rappresenta le maggiorazioni per figli a carico, che il modello non contempla. legge In presenza di figli a carico viene meno anche la riduzione per redditi propri, che l'art. 1 c. 41 della L. 335/1995 esclude quando il nucleo comprende figli minori, studenti o inabili: il calcolo la applica comunque, e anche per quei nuclei lo scenario risulta prudenziale.
È considerata la sola IRPEF erariale (23% fino a 28.000 €, 33% fino a 50.000 €, 43% sopra 50.000 €), applicata alla RAL al netto del 9,19% di contribuzione obbligatoria, con le detrazioni per redditi di lavoro dipendente e di pensione legge (art. 13 commi 1, 3 e 3-bis TUIR; gli importi stanno nella tabella dei parametri). La retribuzione netta non si chiede: si determina, sottraendo dalla RAL la contribuzione obbligatoria, la quota versata al fondo e l'IRPEF che ne residua.
Nel calcolo del beneficio della deduzione conta anche la pendenza della detrazione. Poiché la detrazione decresce al crescere del reddito, ogni euro dedotto ne fa risalire una quota e l'aliquota marginale effettiva supera quella di scaglione: con una RAL di 35.000 € il beneficio è di circa 41,7% e non del 33%. legge Ciò presuppone contributi trattenuti in busta paga, che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente (art. 51 c. 2 lett. h TUIR); per un versamento eseguito dall'aderente e dedotto come onere l'effetto non si produce, e il modello non distingue i due casi.
legge Sono rappresentati entrambi gli istituti dell'art. 1 della L. 207/2024, spettanti ai soli titolari di reddito di lavoro dipendente: la somma del comma 4, esclusa dal reddito, e l'ulteriore detrazione del comma 6, che si azzera a 40.000 €. Vanno insieme, perché rappresentarne uno solo introdurrebbe a 20.000 € una discontinuità di 1.000 € che la disciplina non prevede. L'effetto maggiore non è sul reddito ma sull'aliquota marginale, che fra 32.000 e 40.000 € raggiunge il 54,2%: è la fascia in cui si colloca la maggior parte dei destinatari del calcolo.
legge È rappresentato anche il trattamento integrativo (art. 1 c. 1 D.L. 3/2020): 1.200 € annui per i redditi complessivi fino a 15.000 €, subordinati alla condizione di capienza — l'imposta lorda dev'essere superiore alla detrazione dell'art. 13 c. 1 diminuita di 75 € — che il modello determina, e che si azzera intorno agli 8.174 € di reddito. Come la somma del comma 4 non è una detrazione: non concorre alla formazione del reddito e si aggiunge al netto. Non è rappresentato il secondo periodo (redditi fra 15.001 e 28.000 €), il cui importo dipende dalle detrazioni per carichi di famiglia dell'art. 12 e dagli oneri dell'art. 15: senza quelle voci, che il modello non ha, la differenza rispetto all'imposta lorda è sempre negativa, e dentro questo perimetro il secondo periodo vale zero.
Fino al 7 agosto 2026 il trattamento integrativo non era rappresentato, e lo scostamento era dichiarato e misurato: il riscontro con la tabella da RAL a netto pubblicata dal Commercialista Telematico dava scarto nullo fra 18.000 e 50.000 € e 1.200 € esatti su 15.000 €. Il limite è stato rappresentato non per la fascia che ne beneficia, ma per l'effetto che la sua assenza produceva su tutte le altre: la detrazione dell'art. 13 c. 1 scende da 3.100 a 1.955 € passando sotto i 15.000 € di reddito, come dispone il testo, e nella disciplina vigente quel salto è colmato proprio da questi 1.200. Senza, il modello esponeva a quella soglia una perdita secca che la disciplina non prevede. La misura dello scostamento era già la prova che mancava quello e nient'altro: ora tutte e sei le retribuzioni riscontrate danno scarto nullo.
Restano non rappresentati le addizionali regionale e comunale; la maggiorazione di 65 € del comma 1.1 e gli aumenti del comma 2; il ragguaglio della detrazione ai giorni, non applicabile a esercizi interi; e gli altri redditi che concorrono al reddito complessivo. Il beneficio della contribuzione resta perciò sottostimato.
legge I contributi del lavoratore e del datore di lavoro sono deducibili dal reddito complessivo entro il medesimo tetto di 5.300 € (art. 8 c. 4 D.Lgs. 252/2005, richiamato dall'art. 10 c. 1 lett. e-bis TUIR). Il meccanismo è però diverso per i due: quelli trattenuti in busta il datore di lavoro deve escluderli direttamente dal reddito di lavoro dipendente (art. 51 c. 2 lett. h TUIR, letto dalla circolare 70/E del 18 dicembre 2007 dell'Agenzia delle Entrate: «e, pertanto, il datore di lavoro deve escluderli direttamente dal reddito di lavoro dipendente… se trattenuti dal datore di lavoro»); la quota a carico del datore il sostituto la esclude dall'imponibile e la certifica a parte, al punto 412 della Certificazione Unica, con i punti 1 e 2 già al netto. In entrambi i casi quelle somme non entrano nel reddito complessivo, ed è la ragione per cui qui abbassano anche il parametro su cui si calcolano le detrazioni dell'art. 13.
Oltre il tetto quell'esclusione non opera. Per la quota del lavoratore il modello lo rappresenta — l'eccedenza resta nell'imponibile e paga in busta — mentre per la quota del datore non la riprende: continua a tenerla fuori dalla retribuzione a qualunque importo. La quota datoriale supera da sola i 5.300 € soltanto con retribuzioni molto alte: con una quota del 2% servono oltre 265.000 € di RAL. In quel caso il netto in busta risulta sovrastimato della sola imposta sull'eccedenza. Dalla base imponibile della prestazione l'eccedenza è invece già esclusa, come dev'essere.
legge La seconda aliquota è del 33% e non del 35%: la legge di bilancio 2026 l'ha ridotta dal 1° gennaio 2026. Sopra i 200.000 € di reddito complessivo la riduzione è compensata da un taglio di 440 € alle detrazioni del 19% (art. 16-ter c. 5-bis TUIR), che il modello non rappresenta: oltre quella soglia l'imposta risulta sottostimata di al più 440 € l'anno, senza effetto sull'aliquota marginale. È l'unico punto in cui l'imposizione è rappresentata in senso favorevole a chi compila.
legge Il trattamento INPS è corrisposto in 13 rate annue: l'importo mensile indicato è quello di una rata e l'imposta si determina sul totale annuo. La rendita del fondo segue invece la periodicità contrattuale ed è rappresentata su dodici rate, essendo un contratto di rendita e non un trattamento previdenziale. La RAL comprende per definizione tutte le mensilità, e l'imposta si determina su base annua: il calcolo non richiede di conoscerne il numero.
Il netto così determinato non coincide con quello accreditato in busta paga, e la differenza ha due componenti di segno opposto: non sono rappresentate le addizionali regionale e comunale, che lo riducono, né le detrazioni per carichi di famiglia, che lo accrescono. Il calcolatore espone il valore accanto alla retribuzione lorda, così che lo scostamento sia verificabile.
Per ciascuna voce è indicato come l'omissione si riflette sul risultato, e in quale verso quando ne ha uno. Dove una pagina del sito tratta la materia per esteso, il collegamento la raggiunge.
| Materia | Cosa non è rappresentato | Effetto sul risultato |
|---|---|---|
| Mortalità | La proiezione principale conduce i soggetti fino all'età indicata e non rappresenta il decesso. Lo scenario del superstite lo tratta in un calcolo distinto, accanto al risultato. Prolungando il piano oltre i cento anni la liquidazione in capitale resta preferibile: il fattore determinante è il rendimento reale del patrimonio, non la durata della vita. | trattata a parte |
| Profilo della spesa | La spesa ammette un solo scalino, alla cessazione dell'attività dell'ultimo dei soggetti. Non sono rappresentati né il profilo dei consumi per età né gli oneri sanitari e assistenziali della tarda età. In luogo di una previsione il calcolatore indica la spesa massima compatibile con la tenuta. | spesa finale sottostimata |
| Abitazione L'abitazione → |
Non è compresa nel patrimonio investito: entra solo se si dichiara di volerla cambiare, come evento di un solo esercizio. La spesa abitativa è un flusso distinto, esclusa dalla riduzione con cui si determina la spesa massima sostenibile. Non è rappresentata la rivalutazione dell'immobile, che si assume seguire l'inflazione: è l'ipotesi di maggior peso della sezione. Non sono rappresentati gli oneri della proprietà che vengono meno con la locazione, la seconda abitazione, l'acquisto con mutuo, la nuda proprietà e il prestito vitalizio ipotecario. | locazione più onerosa del vero; sulla rivalutazione, non determinabile |
| Imposta sugli investimenti | Il modello non applica alcuna imposta sui rendimenti: entrambi si chiedono già netti, come dice la nota accanto alle caselle. La rettifica è rimessa a chi compila e non è verificabile dal calcolo. | con un rendimento lordo, consistenza sovrastimata: è lo scostamento più grande che un dato inserito possa produrre |
| Costi del fondo Dove si trova l'ISC → |
I rendimenti proposti sono quelli di un fondo negoziale; per le altre forme si sottrae il solo maggior costo, misurato sugli ISC mediani a 35 anni stima. La mediana descrive la forma, non il singolo fondo: fra i comparti azionari dei fondi aperti l'ISC va da 0,76% a 2,31%. Il comparto garantito dei PIP è l'eccezione, perché di norma è una gestione separata di ramo I. | indicativo per il singolo fondo |
| Prelievi liberi Capitale o rendita → |
legge Fra le forme dell'art. 11 c. 3-bis, rendita a durata definita ed erogazione frazionata sono rappresentate; i prelievi liberamente determinabili non lo sono, perché richiederebbero di attribuire a chi compila una politica di prelievo non dichiarata. | non eccede la somma delle rate della durata definita, che il calcolo espone |
| Dinamica retributiva | La crescita si applica in misura costante. Non ne è rappresentata la forma: gli avanzamenti si concentrano nella prima parte della carriera, e non sono rappresentate le interruzioni né le riduzioni di orario. | a parità di media, montante sottostimato |
| Perequazione INPS | La rivalutazione è applicata in misura integrale, mentre la disciplina prevede aliquote ridotte oltre quattro volte il trattamento minimo. | trattamenti elevati sovrastimati |
| Base imponibile della prestazione |
L'imposta grava sui contributi dedotti e non sui rendimenti. Il modello assume che l'intera posizione iniziale sia costituita da contributi, non disponendo della scomposizione. Se l'anno di iscrizione non è indicato, l'anzianità si conta dall'anno in corso, cioè la minore compatibile con i dati: l'aliquota è la più alta, e la casella lo segnala. | imposta superiore a quella dovuta |
| TFR Il TFR → |
Il TFR maturando è una quota fissa della RAL, mentre la retribuzione utile esclude alcune voci. Quello già accantonato è un dato dichiarato e concorre in ogni caso, purché sia indicato l'anno di prima assunzione: senza, il reddito di riferimento e quindi l'imposta risulterebbero molto superiori al vero. stima La scomposizione fra accantonamenti e rivalutazioni usa il tasso del modello, non i tassi storici. | importo approssimato, non quello della comunicazione del fondo |
| Tassazione separata del TFR |
È applicata l'aliquota media dell'art. 19 TUIR. Non sono rappresentate la riliquidazione operata dall'Amministrazione finanziaria né la detrazione per i redditi contenuti. | entrambe riducono l'imposta: risultato prudenziale |
| Composizione del patrimonio |
Il patrimonio si dichiara per classe di attività; la ripartizione determina un rendimento medio, e la proiezione tratta poi l'aggregato con quel rendimento. Non è rappresentata la variazione della ripartizione nel tempo. | non determinabile |
| Più fondi pensione | Si sommano le consistenze indicando l'iscrizione più remota, che è quella rilevante per l'imposta. Ne risulta però una sola posizione, mentre la soglia per la liquidazione integrale si valuta su ciascuna. | importo liquidabile sottostimato |
| Chi ha già la pensione |
Il fondo pensione non è rappresentato per chi indica una decorrenza già trascorsa: la prestazione riscossa fa già parte del patrimonio indicato. Chi non l'abbia ancora riscossa non è rappresentato, e la rendita già in erogazione non è rappresentata: collocarla fra i dati esistenti introdurrebbe un errore non evidente a chi legge. | caselle del lavoro disattivate |
| Forma pensionistica Il contributo → |
Il contributo del datore vale la misura indicata, quale che sia il fondo: la spettanza discende dal contratto CCNL, e su un fondo aperto o un PIP individuali non è previsto. Sotto ogni altro profilo le forme sono equiparate legge. | la condizione è dichiarata, non presunta |
Il perimetro. Il modello rappresenta uno o due soggetti, dipendenti del settore privato. La cessazione dell'attività si indica per ciascuno e, in assenza, coincide con l'esercizio precedente la decorrenza; non è ammessa oltre, perché il calcolo attribuirebbe nello stesso anno retribuzione e trattamento. Gli esercizi fra la cessazione e la decorrenza sono privi di reddito e gravano sul patrimonio.
Il coefficiente moltiplicato per il montante dà la rendita annua. Non lo stabilisce la legge: lo fissa la convenzione assicurativa di ciascun fondo, e varia con l'età, il sesso, la forma della rendita, la periodicità delle rate e l'anno di nascita. Non esiste un coefficiente unico da adottare, e la tavola del singolo fondo è un documento contrattuale con una scadenza.
Il calcolatore non adotta la tavola di alcun fondo. Il coefficiente si ricostruisce da due elementi:
coefficiente = 1 / (anni di vita attesi × 1,25)
Gli anni sono la speranza di vita residua in Italia, a sessi congiunti, anno 2023, nella serie che Eurostat costruisce sui dati ISTAT: a 67 anni sono 19,4. La tavola nazionale ISTAT dà circa 0,2 anni in meno, e il margine qui sotto è calibrato su questa serie. legge Che sia questo il riferimento corretto lo conferma l'art. 11 c. 3-ter D.Lgs. 252/2005, che per la durata della rendita a durata definita impone la speranza di vita ISTAT.
stima Il margine di 1,25 sono gli anni che la compagnia computa in eccedenza: chi sottoscrive una rendita vive più a lungo della media, e il caricamento della convenzione opera nella stessa direzione. A 67 anni la durata computata risulta di 24,3 anni, cioè un coefficiente del 4,1%.
Il margine è l'unico valore stimato del procedimento, ed è misurato sulle tavole effettivamente pubblicate: quelle della convenzione Generali (Cometa, Solidarietà Veneto) e quelle basate sulla tavola A62I (Multifond, Alifond), che pur riferendosi a compagnie diverse concordano entro l'1%. La curva che ne risulta è confrontata con quelle tavole a ogni costruzione del sito: fra 60 e 72 anni non se ne discosta oltre il 3%, con massimo del 6% a 55 anni. Oltre i 75 anni il coefficiente non è più esteso. L'annata della rilevazione ISTAT non incide: il margine è calibrato su quella tavola, e le due grandezze si aggiornano insieme.
Fra i fondi la dispersione è ampia. A parità di età i coefficienti pubblicati differiscono di circa un terzo fra l'ipotesi più e meno favorevole, per quattro fattori che non dipendono dall'aderente: la tavola demografica adottata (circa 10%), il sesso (circa 15%, perché l'indifferenziazione delle tariffe non si applica ai regimi professionali), la periodicità delle rate (circa 3%) e l'anno di nascita. Il calcolatore adotta un valore unico, al centro dei valori pubblicati.
Poiché gli estremi della dispersione sono anch'essi misurati, restano determinabili due soglie che valgono con qualunque fondo: a 67 anni, sotto 101.654 € la liquidazione integrale in capitale è ammessa in ogni caso; sopra 159.742 € non lo è in nessun caso. Fra i due valori l'esito dipende dalla tavola applicabile, e va chiesto al fondo.
I parametri risiedono in un unico file e da questo sono propagati sia al motore sia alla tabella seguente: le due fonti non possono divergere.
Lo stato distingue due cose. Verificata significa che la fonte indicata è stata letta. Riscontrata significa qualcosa di più: che una cifra pubblicata da altri — tenuta fuori dal calcolo e citata con la propria provenienza — viene confrontata con la nostra a ogni compilazione, e una divergenza interrompe la pubblicazione. Sono oggi 8 su 50. Le altre non sono meno esatte: sono verificate una volta e non sottoposte a un controllo ricorrente.
legge Dal 1° gennaio 2027 i riferimenti fiscali di questa pagina cambiano numero. Il D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117 — testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi — riordina, a legislazione vigente e con applicazione dal 1° gennaio 2027, le norme qui richiamate: fra le altre le detrazioni dell'art. 13 TUIR, la tassazione separata del TFR e i commi dell'art. 11 D.Lgs. 252/2005 sull'imposta della prestazione. Le cifre non cambiano; i riferimenti saranno riletti su quel testo alla revisione di gennaio, e fino ad allora restano quelli in vigore.
La distinzione nasce da due casi concreti. Il modello ha ignorato per mesi le detrazioni dell'art. 13 TUIR e ha computato in dodici rate un trattamento che se ne paga tredici: nessun controllo interno poteva rilevarlo, perché un istituto mai rappresentato non contraddice nessun controllo. Entrambe le omissioni sono emerse dal confronto con cifre esterne.
| Cosa | Nel conto vale | Da dove viene | Stato |
|---|---|---|---|
| Aliquote IRPEF | 23% fino a 28.000 € · 33% fino a 50.000 € · 43% oltre | art. 11 c. 1 TUIR, aliquote 2026: la legge di bilancio 199/2025 (art. 1 c. 3) ha ridotto la seconda dal 35% al 33% dal 1° gennaio 2026, confermato sul sito del MEF; dal 1° gennaio 2027 art. 11 c. 1 D.Lgs. 117/2026, testo identico. Sopra i 200.000 € di reddito complessivo la riduzione è compensata da un taglio di 440 € alle detrazioni del 19% (art. 16-ter c. 5-bis TUIR, dal 2027 art. 18 c. 6): il modello non lo rappresenta — non tocca l'aliquota marginale e vale al più 440 € l'anno, per pochissimi dipendenti | verificata |
| Detrazione per redditi di lavoro dipendente | 1.955 € fino a 15.000 € · 1.910 € + 1.190 € × (28.000 € − reddito) / 13.000 fino a 28.000 € · 1.910 € × (50.000 € − reddito) / 22.000 fino a 50.000 € · nulla oltre | art. 13 c. 1 D.P.R. 917/1986 (TUIR), testo vigente 2026: 1.955 € fino a 15.000; 1.910 + 1.190 × (28.000 − reddito) / 13.000 fino a 28.000; 1.910 × (50.000 − reddito) / 22.000 fino a 50.000; nulla oltre; dal 1° gennaio 2027 art. 13 c. 1 D.Lgs. 117/2026, importi identici. NON è rappresentata la maggiorazione di 65 € del c. 1.1 (dal 2027 c. 2; redditi fra 25.000 e 35.000), che entrerebbe nel beneficio MARGINALE della deduzione rendendolo discontinuo: il beneficio resta per quella parte sottostimato | verificata · riscontrata |
| Detrazione per redditi di pensione | 1.955 € fino a 8.500 € · 700 € + 1.255 € × (28.000 € − reddito) / 19.500 fino a 28.000 € · 700 € × (50.000 € − reddito) / 22.000 fino a 50.000 € · nulla oltre | art. 13 c. 3 D.P.R. 917/1986 (TUIR), testo vigente 2026: 1.955 € fino a 8.500; 700 + 1.255 × (28.000 − reddito) / 19.500 fino a 28.000; 700 × (50.000 − reddito) / 22.000 fino a 50.000; nulla oltre; dal 1° gennaio 2027 art. 13 c. 3 D.Lgs. 117/2026, importi identici | verificata · riscontrata |
| Maggiorazione della detrazione da pensione | 50 | art. 13 c. 3-bis TUIR: «aumentata di un importo pari a 50 euro, se il reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 29.000 euro»; dal 1° gennaio 2027 art. 13 c. 4 D.Lgs. 117/2026 | verificata |
| Somma per i redditi da lavoro fino a 20.000 € | 7,1% del reddito da lavoro fino a 8.500 € · 5,3% del reddito da lavoro fino a 15.000 € · 4,8% del reddito da lavoro fino a 20.000 € · nulla oltre | art. 1 c. 4 L. 207/2024, testo riportato dalla circolare Agenzia delle Entrate 4/E del 16 maggio 2025: 7,1% del reddito di lavoro fino a 8.500 €, 5,3% fino a 15.000, 4,8% oltre, se il reddito complessivo non supera 20.000 €. Esclusi i titolari di redditi di pensione | verificata |
| Ulteriore detrazione per i redditi da lavoro 20.000-40.000 € | fino a 20.000 € · 1.000 € fino a 32.000 € · 1.000 € × (40.000 € − reddito) / 8.000 fino a 40.000 € · nulla oltre | art. 1 c. 6 L. 207/2024, testo riportato dalla circolare Agenzia delle Entrate 4/E del 16 maggio 2025: «1.000 euro se il reddito complessivo è superiore a 20.000 euro ma non a 32.000 euro; al prodotto tra 1.000 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000 euro». Esclusi i titolari di redditi di pensione. Dal 1° gennaio 2027 art. 13 c. 10 D.Lgs. 117/2026, testo identico (il c. 6 della legge è abrogato; il c. 4, la somma qui sopra, resta dov'è) | verificata · riscontrata |
| Trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente | 1.200 € l'anno fino a 15.000 € di reddito complessivo, se l'imposta lorda supera la detrazione dell'art. 13 c. 1 diminuita di 75 € | art. 1 c. 1 D.L. 3/2020 conv. L. 21/2020, testo vigente su Normattiva: 1.200 € dal 2021 «se il reddito complessivo non è superiore a 15.000 euro» e «qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49 e 50 ... sia di ammontare superiore alla detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del citato testo unico, diminuita dell'importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell'anno». La condizione di capienza si azzera intorno agli 8.174 € di reddito — poco sotto il limite dell'area esente dei dipendenti, che è 8.500 €, dove la detrazione copre l'intera imposta. Non è rappresentato il secondo periodo (15.001-28.000 €), che dipende dalle detrazioni dell'art. 12 e dagli oneri dell'art. 15: senza quelle la differenza è sempre negativa, quindi dentro questo perimetro vale zero. Come la somma del cuneo NON è una detrazione: non concorre al reddito e si aggiunge al netto. Spetta ai soli titolari di reddito di lavoro dipendente | verificata · riscontrata |
| Contributi previdenziali a carico del dipendente | 9,19% | quota a carico del lavoratore dipendente: 8,89% al Fondo pensioni lavoratori dipendenti più 0,30% per la CIG straordinaria — tabelle INPS delle aliquote contributive. Non è rappresentata l'aliquota aggiuntiva dell'1% oltre la prima fascia di retribuzione pensionabile | verificata |
| Tetto di deducibilità dei contributi | 5.300 € | art. 8 c. 4 D.Lgs. 252/2005, come modificato dalla L. 199/2025 art. 1 c. 201: «a decorrere dal periodo d'imposta 2026, il limite […] è innalzato a euro 5.300», era 5.164,57 €. Il comma resta nel D.Lgs. 252/2005 anche dopo il testo unico del 2027 | verificata |
| Massimo in capitale, ordinario | 50% | art. 11 c. 3 D.Lgs. 252/2005: la L. 199/2025 art. 1 c. 201 l'aveva portato al 60%, l'art. 16-ter del D.L. 62/2026 conv. L. 112/2026 l'ha riportato al 50% con effetto dal 1° luglio 2026 | verificata |
| Mensilità del trattamento INPS in un anno | 13 | la tredicesima mensilità spetta ai titolari di pensione di vecchiaia, anzianità, anticipata e di invalidità, e all'assegno sociale; è corrisposta con la rata di dicembre | verificata |
| Assegno sociale annuo | 7.101 € | 546,24 € × 13 mensilità — circolare INPS 153 del 19 dicembre 2025, rivalutazione 2026 dell'1,4% | verificata |
| Imposta sulla prestazione, massimo | 15% | art. 11 c. 6 D.Lgs. 252/2005; dal 1° gennaio 2027 art. 258 c. 4 D.Lgs. 117/2026, testo identico | verificata |
| Imposta sulla prestazione, minimo | 9% | art. 11 c. 6 D.Lgs. 252/2005: «con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali»; dal 1° gennaio 2027 art. 258 c. 4 D.Lgs. 117/2026 | verificata |
| Riduzione per ogni anno oltre il quindicesimo | 0,30 punti | art. 11 c. 6 D.Lgs. 252/2005: «ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione»; dal 1° gennaio 2027 art. 258 c. 4 D.Lgs. 117/2026 | verificata |
| Imposta sull'erogazione frazionata, massimo | 20% | art. 11 c. 6-ter D.Lgs. 252/2005, introdotto dalla L. 199/2025 art. 1 c. 201 lett. b) n. 4: «una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 20 per cento»; dal 1° gennaio 2027 art. 258 c. 6 D.Lgs. 117/2026, testo identico | verificata |
| Imposta sull'erogazione frazionata, minimo | 15% | art. 11 c. 6-ter D.Lgs. 252/2005: «con un limite massimo di riduzione di 5 punti percentuali», raggiunto a 35 anni di partecipazione; dal 1° gennaio 2027 art. 258 c. 6 D.Lgs. 117/2026 | verificata |
| Riduzione dell'imposta sull'erogazione frazionata | 0,25 punti | art. 11 c. 6-ter D.Lgs. 252/2005: «ridotta di una quota pari a 0,25 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione»; dal 1° gennaio 2027 art. 258 c. 6 D.Lgs. 117/2026 | verificata |
| Durata minima dell'erogazione frazionata | 5 anni | art. 11 c. 3-bis D.Lgs. 252/2005: «per un periodo non inferiore a cinque anni» | verificata |
| Erogazione frazionata, da quando si può chiedere | 31 ottobre 2026 | art. 16-ter c. 2 del D.L. 62/2026 conv. L. 112/2026, che differisce la sola erogazione frazionata: la rendita a durata definita e i prelievi valgono dal 1° luglio 2026 | verificata |
| Vita attesa residua in anni interi, per età | 25,0 a 60 anni · 19,0 a 67 anni · 12,0 a 75 anni | art. 11 c. 3-ter D.Lgs. 252/2005, che rinvia alla tavola di mortalità ISTAT della popolazione generale usata per i coefficienti di trasformazione della tabella A della L. 335/1995; l'arrotondamento per difetto è nelle Istruzioni COVIP del 25 giugno 2026. Riscontrata su tutte e 41 le età contro le tavole di mortalità ISTAT 2023, Italia, maschi e femmine, che è la tavola dei coefficienti 2025-2026: i fondi la pubblicano «per le prestazioni richieste fino al 31 dicembre 2026» (Fon.Te., informativa di luglio 2026). Dal 1° gennaio 2027 segue i coefficienti 2027-2028 e va riscontrata di nuovo — con le tavole 2024 e 2025, già pubblicate, a 65 anni la durata passa da 20 a 21 | verificata |
| TFR annuo, in quota della RAL | 6,91% | art. 2120 c. 1 c.c., «la retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5», meno lo 0,50% (0,30 + 0,20) che l'art. 3 della L. 297/1982 fa detrarre dalla quota di TFR | verificata |
| Rivalutazione del TFR in azienda, parte fissa | 1,5% | art. 2120 c. 4 c.c.: «un tasso costituito dall'1,5 per cento in misura fissa» | verificata |
| Rivalutazione del TFR in azienda, quota dell'inflazione | 75% | art. 2120 c. 4 c.c.: «e dal 75 per cento dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'ISTAT» | verificata |
| Imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR | 17% | art. 11 c. 3 D.Lgs. 47/2000: «l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 17 per cento», aliquota elevata dalla L. 190/2014 per le rivalutazioni dal 1° gennaio 2015; dal 1° gennaio 2027 art. 36 D.Lgs. 33/2025 (testo unico su versamenti e riscossione), testo identico | verificata |
| Imposta sulle rendite finanziarie | 26% | art. 3 D.L. 66/2014: 26% su interessi, dividendi e plusvalenze. Sulle azioni si sconta al realizzo e non per competenza, quindi su orizzonti lunghi il prelievo effettivo annuo è più vicino al 20% | verificata |
| Imposta sui titoli di Stato e white list | 12,5% | art. 3 c. 2 lett. a) D.L. 66/2014, che rinvia al D.Lgs. 239/1996: resta il 12,5% sui titoli di Stato italiani, su quelli dei Paesi white list e sui titoli di organismi sovranazionali | verificata |
| Imposta di bollo sul dossier titoli | 0,2% | 0,2% annuo del valore, senza franchigia per le persone fisiche: in origine art. 13 c. 2-ter della Tariffa, parte I, DPR 642/1972; dal 1° gennaio 2026 trasfuso, a legislazione vigente, nell'art. 9 della Tariffa, parte I, allegato 3 al D.Lgs. 123/2025 (testo unico dei tributi indiretti). Il D.L. 38/2026 ha alzato il solo bollo fisso su estratti conto e rendiconti dei soggetti diversi dalle persone fisiche, da 100 a 118 €: qui non cambia nulla | verificata |
| Speranza di vita residua, per età | 25,4 a 60 anni · 19,4 a 67 anni · 13,1 a 75 anni | Eurostat demo_mlexpec, Italia 2023, sessi congiunti: valori riscontrati uno per uno (di nuovo l'08/09/2026). La tavola nazionale ISTAT per lo stesso anno dà circa 0,2 anni in meno a ogni età, e il margine qui sotto è calibrato su questa. Le serie 2024 e 2025 sono pubblicate e danno circa 0,3 anni in più a 67 anni: si aggiornano insieme al margine, non da sole | verificata |
| Anni che la compagnia conta in più dell'ISTAT | 1,25 volte | misurato sulle tavole pubblicate: a 67 anni l'ISTAT ne dà 19,4, le convenzioni ne contano fra 20 e 26 | verificata · riscontrata |
| Coefficiente più alto fra quelli pubblicati | 1,21 volte | convenzione Generali (Cometa, Solidarietà Veneto): uomo, rate annuali | verificata |
| Coefficiente più basso fra quelli pubblicati | 0,77 volte | tavola A62I (Multifond, Alifond): donna, rate mensili, con lo spostamento d'età per chi è nato dopo il 1978 — le quattro condizioni sfavorevoli insieme | verificata |
| Coefficienti di conversione in rendita, per età | 3,1% a 60 anni · 4,1% a 67 anni · 6,1% a 75 anni | derivato: 1 diviso la speranza di vita per il margine. Non è la tavola di un fondo | verificata · riscontrata |
| Rendita reversibile, quanto resta dell'assegno | 80% | misurato sulle stesse tavole, reversibile al 100%: da 0,93 per la donna a 0,66 per l'uomo | verificata |
| Rendita certa, anni garantiti | 10 | forma di rendita più diffusa fra quelle con periodo garantito | verificata |
| Rendita certa 10 anni, quanto resta dell'assegno | 98% | misurato sulle stesse tavole: fra 0,95 e 0,99 secondo età e sesso | verificata |
| Pensione ai superstiti, quota al coniuge solo | 60% | aliquota per il solo coniuge, art. 1 c. 41 L. 335/1995 e tabelle INPS | verificata |
| Trattamento minimo di pensione, mensile | 612 € | circolare INPS 153 del 19 dicembre 2025, valore provvisorio 2026 | verificata |
| Mensilità del trattamento minimo annuo | 13 | la Tabella F lo dice alla lettera: «calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio». Non è una nostra convenzione | verificata · riscontrata |
| Riduzione della pensione ai superstiti per redditi propri | 25% oltre 3 volte il minimo · 40% oltre 4 volte il minimo · 50% oltre 5 volte il minimo | Tabella F, art. 1 c. 41 L. 335/1995, letta sul testo: la legge esprime la CUMULABILITÀ (75, 60 e 50 per cento del trattamento di reversibilità) e qui sta la riduzione, che ne è il complemento; le fasce sono oltre 3, 4 e 5 volte il trattamento minimo annuo | verificata · riscontrata |
| Spesa di una persona sola, rispetto a due (scala minore) | 60% | scala di equivalenza Carbonaro, usata dall'ISTAT per la povertà relativa | verificata |
| Spesa di una persona sola, rispetto a due (scala maggiore) | 66,7% | scala OCSE modificata: 1 per il primo adulto, 0,5 per il secondo | verificata |
| Costi a carico di chi vende, in quota del prezzo | 3,66% | provvigione di mediazione 3% oltre IVA al 22%: non è fissata per legge, le fonti di settore rilevano il 2-5% per ciascuna parte | verificata |
| Provvigione a carico di chi compra, in quota del prezzo | 3,66% | provvigione di mediazione 3% oltre IVA al 22%, dovuta da entrambe le parti: non è fissata per legge | verificata |
| Imposte d'atto e onorario notarile, in cifra fissa | 4.500 € | imposta di registro 2% del valore catastale (minimo 1.000 €) più ipotecaria e catastale di 50 € ciascuna, art. 1 Tariffa parte I DPR 131/1986 e agevolazione prima casa; onorario notarile libero, 2.000-5.000 € secondo le fonti di settore | verificata |
| Anno di partenza del conto | 2026 | l'anno da cui parte il conto | verificata |
| Prova di tenuta, esercizi iniziali a rendimento nullo | 10 | convenzione: dieci esercizi iniziali a rendimento reale nullo, per misurare quanto il verdetto dipenda dalla sequenza dei rendimenti anziché dalla loro media | verificata |
| Classi di attivo, rendimento nominale netto atteso | Conto corrente e contanti 0% · Conti deposito 1,3% · Obbligazioni 2,2% · Azioni ed ETF 5,4% | convenzione: si scelgono i rendimenti nominali LORDI — nessuno per il conto corrente, 2% per i conti deposito, 3% per le obbligazioni, 7% per le azioni ed ETF — e le cifre qui esposte ne discendono al netto dell'imposta e del bollo. Ai conti deposito si applica il 26% e lo 0,2%; alle obbligazioni la media fra il 12,5% dei titoli di Stato e il 26% delle societarie, meno lo 0,2%; alle azioni un prelievo effettivo del 20% invece del 26%, perché l'imposta si sconta al realizzo e non per competenza, meno lo 0,2% | verificata |
| Comparti del fondo pensione, rendimento nominale netto atteso | Garantito 1% · Obbligazionario 2% · Bilanciato 3% · Azionario 5% | convenzione: rendimenti nominali nella stessa forma in cui li pubblica la COVIP, cioè al netto dei costi di gestione e degli oneri fiscali — quindi anche del 20% che grava sul patrimonio del comparto. Sono i rendimenti di un FONDO NEGOZIALE: le altre forme costano di più, e il di più lo toglie FORME_FONDO. Garantito, obbligazionario e azionario sono scelti; il bilanciato ne discende applicando il 35,4% di esposizione azionaria che la COVIP rileva nei bilanciati dei fondi negoziali a fine 2025 (Relazione per l'anno 2025, Tav. 1.52), arrotondato. Ordine di grandezza riscontrato sulla Tav. 4 di «La previdenza complementare, principali dati statistici», edizioni di dicembre 2025 e giugno 2026: i dieci anni a fine 2025 danno 4,8-5,1% agli azionari e 2,7-2,9% ai bilanciati | verificata |
| Forme pensionistiche, costo annuo in più rispetto a un fondo negoziale | negoziale NaN% · aperto NaN% · PIP NaN% | differenza fra gli ISC mediani a 35 anni pubblicati dalla COVIP («Indicatore sintetico dei costi», comparatore interattivo, dati al 31/12/2025) e quelli dei fondi negoziali dello stesso comparto. Mediane calcolate comparto per comparto: garantiti 0,57% negoziali contro 1,08% aperti e 1,50% PIP; obbligazionari 0,23 / 0,97 / 1,70; bilanciati 0,24 / 1,33 / 1,90; azionari 0,23 / 1,60 / 2,26. Numerosità: 35/23/27/26 comparti negoziali, 38/35/46/38 aperti, 52/16/58/60 PIP | verificata |
Tutti i parametri sono stati riscontrati sulla rispettiva fonte, indicata nella colonna «da dove viene»: il testo della disposizione per le cifre di legge, la circolare INPS per l'assegno sociale, le tavole pubblicate dalle convenzioni assicurative per il margine applicato alla speranza di vita.
Resta un'approssimazione che nessun riscontro elimina: il coefficiente di conversione applicabile è quello del proprio fondo, e questo calcolatore adotta un valore centrale fra quelli pubblicati. La dispersione è descritta sopra e ne è dichiarata l'ampiezza.
Una batteria di controlli automatici verifica la quadratura di ciascun esercizio, il limite alla prestazione in capitale, la permanenza dell'aliquota entro l'intervallo di legge e la non eccedenza della base imponibile rispetto al montante. Il modello è stato inoltre reimplementato una seconda volta dalle sole regole, senza accesso al codice del calcolatore: la concordanza di due implementazioni indipendenti circoscrive l'eventuale errore alle regole anziché al procedimento. Lo scostamento massimo è dell'ordine dei centesimi su consistenze di alcuni milioni.
Sono stati infine generati quattromila scenari casuali — età, redditi, rendimenti anche negativi, inflazione fino all'8% — per verificare la tenuta nei casi limite. La curva dei coefficienti di conversione ha un controllo suo, che la confronta con i documenti sulle rendite di quattro fondi riferiti a tre compagnie.
Le verifiche riguardano la correttezza del calcolo, non l'attendibilità del risultato. I rendimenti e l'inflazione dei decenni futuri non sono conoscibili. Il modello è utile a misurare la variazione prodotta da scelte diverse, non a determinare la consistenza patrimoniale a una data futura.
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